Dave, questo è riferito ad alloggi destinati alla ricettività turistica e quindi - spesso- si deroga.
Ho preso, giusto per dare un esempio, il regolamento edilizio di Imperia, una città ligure a caso; ma questo vale solo per Imperia! A Genova vige un altro reg ed.. A La Spezia un altro. A Savona un altro ancora. A Lavagna un altro....
ARTICOLO 61
SPECIFICHE DEI PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
1. L’altezza minima interna utile dei locali deve rispettare i parametri di cui agli artt. 11 e 78
della L.R. n.16/2008 e s.m.i. fatte salve eventuali deroghe o obblighi previsti da normative
specifiche Statali e/o Regionali
2. I piani destinati ad abitazione devono avere almeno una parete completamente fuori terra.
3. Composizione degli alloggi e superficie minima:
a. per le unità immobiliari a destinazione abitativa si deve prevedere:
una stanza di soggiorno di almeno mq.14;
una stanza da letto di almeno mq.9, se per una persona, e di mq.14, se per
due persone;
un locale servizio igienico che, nel caso di interventi di nuova costruzione,
sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, dovrà avere le dimensioni
idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come definita
dalle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Il servizio igienico, se non dotato di antibagno, non può avere accesso
da locali di abitazione, con eccezione delle camere da letto; tra esso e gli
altri locali di abitazione dovrà risultare interposto uno spazio, comunque articolato,
delimitato da porte;
una cucina, ovvero un posto cottura, avente le caratteristiche di cui al successivo
articolo 62;
una superficie minima non inferiore a mq.14 per ognuno dei primi 4 abitanti,
ed a mq.10 per ciascuno dei successivi, per le unità immobiliari costituite da
più locali;
una superficie non inferiore a mq.38, comprensiva del servizio igienico dotato
di antibagno, per quelle mono stanza (monolocale);
b. per le unità immobiliari a destinazione non abitativa, l’eventuale locale servizio igienico
dovrà essere dotato di antibagno;
c. per i locali di edifici a destinazione non abitativa non è prescritta superficie minima
salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore.
4. Requisiti aero-illuminanti:
a. per le unità immobiliari a destinazione abitativa deve essere prevista una finestra,
con superficie finestrata calcolata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 62 e
63, a servizio di ciascuna stanza da letto, del soggiorno e della cucina. I servizi igienici
possono essere dotati, in alternativa, di un impianto di ventilazione meccanica
controllata ubicata in posizione tale da non arrecare pregiudizio o molestia a terzi,
che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 volte la cubatura del
locale.
b. per le unità immobiliari a destinazione non abitativa possono essere consentite deroghe
ai criteri di cui sopra secondo quanto definito ai successivi articoli 64 e 65;
c. le finestre non devono mai aprirsi su vani scala o scale interne.
ARTICOLO 62
CUCINE E POSTI DI COTTURA
1. Il locale cucina di un alloggio deve avere:
a. una superficie utile abitabile non inferiore a mq.9,00;
b. la superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie utile abitabile.
2. Il posto di cottura di un alloggio deve avere:
a. una superficie utile abitabile non inferiore a mq.3,00. La superficie del posto cottura
deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie
finestrata del locale a cui è annesso;
b. un’apertura di larghezza non inferiore a m.2,00 (con possibilità di deroga motivata
da esigenze strutturali nelle zone A) che lo annette direttamente al locale ad uso
pranzo e/o soggiorno;
c. un sistema di eliminazione dei prodotti della combustione nonché per l’allontanamento
di odori e vapori, in conformità a quanto stabilito all’articolo 66 del presente
regolamento.
ARTICOLO 64
REQUISITI AERO-ILLUMINANTI
1. Tutti i locali di abitazione, eccettuati quelli non destinati alla permanenza di persone, quali
servizi igienici, spogliatoi, disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli, depositi in genere, cantine,
magazzini e simili debbono fruire d’illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione
d'uso.
2. Nei locali di civile abitazione, o comunque destinati a uffici e studi per attività professionali
di qualsiasi natura, l’ampiezza della relativa finestra deve essere dimensionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie
finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale.
Negli elaborati di progetto tale superficie aero-illuminante dovrà essere precisata per ciascuna
apertura finestrata e il rispetto del valore di fattore luce diurna dovrà essere dimostrato
con idonea rappresentazione.
3. Il Comune, sulla scorta di parere conforme reso dell’ASL, può consentire che fruiscano di illuminazione
naturale indiretta oppure artificiale:
i locali destinati ad uffici;
i locali aperti al pubblico fuori terra destinati ad attività artigianali, commerciali, o comunque
produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
54 Comune di Imperia – Regolamento Edilizio Comunale (13/11/2017)
i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
4. Possono comunque fruire di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:
i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata illuminazione
naturale diretta;
i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale o commerciale
posti sotto la quota esterna del terreno.
5. Laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale,
la competente superficie aero-illuminante può essere garantita anche da aperture finestrate
a tetto.
ARTICOLO 65
REQUISITI RELATIVI ALLA VENTILAZIONE E ALL’AERAZIONE DEI LOCALI
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di ventilazione
e aerazione adeguate alla sua destinazione/utilizzazione in conformità alle normative
vigenti.
2. I locali di abitazione o comunque destinati alla permanenza di persone devono fruire di aerazione
naturale diretta. Questa deve essere conseguita esclusivamente a mezzo di finestre
apribili ubicate nel vano medesimo, aventi una superficie utile non inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento. Il relativo serramento esterno dovrà risultare dotato di una o più
parti apribili.
3. Possono fruire di sola ventilazione e aerazione meccanica controllata:
a. i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale, commerciale
o comunque produttiva, posti sotto la quota esterna del terreno;
b. i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata aerazione
naturale diretta;
c. i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, o comunque
produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
d. i locali nei quali la permanenza delle persone è saltuaria e limitata, quali corridoi, disimpegni,
ripostigli, cantine, magazzini, depositi in genere, servizi igienici, spogliatoi
e simili;
e. i locali destinati ad attività che richiedono non particolari condizioni di aerazione e/o
ventilazione.
4. I locali abitabili sottotetto possono essere areati attraverso lucernai apribili in copertura, in
misura non inferiore ad 1/16 della relativa superficie servita.
5. In ogni caso, nei punti di eventuale produzione di fumi, vapori ed esalazioni di prodotti della
combustione, deve essere assicurata la loro aspirazione e il loro allontanamento al fine di
evitarne la diffusione e permanenza nel locale di emissione e/o in altri locali adiacenti, nonché
in altri ambienti (chiostrine, pozzi di luce, cavedi, cortili, ecc.) nei quali non sia assicurato
un adeguato ricambio d’aria come pure di evitare che conseguano immissioni moleste a
terzi. I relativi sistemi di aerazione, pertanto, devono essere progettati e realizzati affinché
soddisfino gli scopi anzidetti.
Questo è solo per dare un'idea approssimativa della selva di norme alle quali un tecnico DEVE sottostare.
proprio per questo motivo dicevo che questo non è un giochino......
