La Sintesi è... per facilitare

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Questa è una faq sul sito dell'Enea.
D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.
Nella risoluzione linkata in precedenza, oltre a quanto l'Enea ha qui riassunto, a un certo punto viene indicato che:
"Ricorrendo le condizioni sopra richiamate, infatti, gli interventi potranno essere ricondotti nell'ambito applicativo del comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale riconosce il diritto alla detrazione in funzione del risultato raggiunto e, dunque, prescindendo dalla tipologia di intervento praticato. Come precisato, infatti, nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, per questa tipologia di interventi non deve essere "...specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale". Sempre con riferimento a questa tipologia di interventi, la stessa circolare, inoltre, precisa che "...l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono". Nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, dunque, l'agevolazione potra' essere fruita..."
In pratica la risposta è No in generale, con però le eccezioni sopra indicate, che portano a Si.