Bonus facciate (90%) e interventi sull'intonaco: aiutatemi a capire
Inviato: 21/05/20 18:10
Buonasera, vi scrivo nella speranza di ottenere chiarimenti circa l'interpretazione delle norme e della circolare esplicativa pubblicata dall'agenzia delle entrate, relativamente al "bonus facciate" attualmente in vigore.
La suddetta circolare esplicativa afferma che qualora, in occasione degli interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata, si intervenga sull'intonaco in misura superiore al 10%, diventerà obbligatorio rispettare i requisiti di trasmittanza termica, finalizzati al risparmio energetico, che consentirebbero di accedere - per tale tipologia di lavori - ad un diverso bonus (cd. "eco-bonus").
Da quanto sopra dovrebbe derivare l'ovvia conseguenza che, nel caso in cui, nel corso dei lavori di pulitura e tinteggiatura della faccia, si debba intervenire su superfici di intonaco inferiori al 10% non sarà obbligatorio preoccuparsi degli obblighi di efficienza energetica.
Resta tuttavia un dubbio che non riesco a chiarire.
Se intervengo sull'intonaco in misura inferiore al 10% (ipotizziamo 8%), saranno detraibili anche se spese sostenute per il rifacimento di quell'8% di intonaco?
Oppure quella spesa non sarà oggetto di alcuna detrazione?
Avrei ipotizzato che anche le spese per quell'8% fossero detraibili, ma ci ha pensato l'agenzia delle entrate a mettermi in crisi, laddove, nella suddetta circolare esplicativa, asserisce che la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
In forza della suddetta indicazione, sembrerebbe dunque che NON si possa accedere alle suddette detrazioni per gli interventi sull'intonaco che interessino meno del 10%.
Al contempo, tuttavia, la stessa circolare precisa che superando il 10%, con riguardo agli interventi sull'intonaco, si dovrà applicare l'eco-bonus e non il bonus facciate.
Se tale interpretazione fosse corretta, si dovrà giungere alla conclusione che in qualsiasi caso , sia sopra e sia sotto il 10%, le spese sostenute per il riferimento dell'intonaco non potranno essere detratte mediante bonus facciate (salvo raggiungere certi requisiti e rientrare in bonus di altra natura).
E' corretto?
Grazie del supporto.
La suddetta circolare esplicativa afferma che qualora, in occasione degli interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata, si intervenga sull'intonaco in misura superiore al 10%, diventerà obbligatorio rispettare i requisiti di trasmittanza termica, finalizzati al risparmio energetico, che consentirebbero di accedere - per tale tipologia di lavori - ad un diverso bonus (cd. "eco-bonus").
Da quanto sopra dovrebbe derivare l'ovvia conseguenza che, nel caso in cui, nel corso dei lavori di pulitura e tinteggiatura della faccia, si debba intervenire su superfici di intonaco inferiori al 10% non sarà obbligatorio preoccuparsi degli obblighi di efficienza energetica.
Resta tuttavia un dubbio che non riesco a chiarire.
Se intervengo sull'intonaco in misura inferiore al 10% (ipotizziamo 8%), saranno detraibili anche se spese sostenute per il rifacimento di quell'8% di intonaco?
Oppure quella spesa non sarà oggetto di alcuna detrazione?
Avrei ipotizzato che anche le spese per quell'8% fossero detraibili, ma ci ha pensato l'agenzia delle entrate a mettermi in crisi, laddove, nella suddetta circolare esplicativa, asserisce che la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
In forza della suddetta indicazione, sembrerebbe dunque che NON si possa accedere alle suddette detrazioni per gli interventi sull'intonaco che interessino meno del 10%.
Al contempo, tuttavia, la stessa circolare precisa che superando il 10%, con riguardo agli interventi sull'intonaco, si dovrà applicare l'eco-bonus e non il bonus facciate.
Se tale interpretazione fosse corretta, si dovrà giungere alla conclusione che in qualsiasi caso , sia sopra e sia sotto il 10%, le spese sostenute per il riferimento dell'intonaco non potranno essere detratte mediante bonus facciate (salvo raggiungere certi requisiti e rientrare in bonus di altra natura).
E' corretto?
Grazie del supporto.