bellatrix ha scritto:
quando la avete avuta
???
la legge dice che debba essere pronta all'atto del preliminare e relativo acconto...
il costruttore della mia casa , pronta inizio 2008, vuole 80 mila eurini di acconto e quando gli ho detto della fidejussione , ha risposto che per quella ci vuole tempo!
voi che esperienze avete al riguardo ????
La fidejussione è OBBLIGATORIA dal 21 luglio 2005. Se il tuo preliminare è stato fatto dopo tale data... il costruttore è OBBLIGATO a rilasciarti (il giorno del preliminare) tale garanzia sulle somme versate. La fidejussione cessa al momento del rogito.
Ti copio e incollo qualche informazione importante
Con la legge 210/2004, entrata in vigore il 28 agosto 2004, vengono forniti due strumenti fondamentali per la sicurezza di chi compra la casa in costruzione: una fidejussione obbligatoria a carico del costruttore e un'assicurazione decennale sui vizi di costruzione.
Inoltre, per chi è caduto vittima delle «situazione di crisi» (dai fallimenti in giù) con procedure già esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo (termine introdotto con la legge 306/2004), scatta la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per ottenere un risarcimento dei danni subiti.
Il decreto legislativo varato il 18 febbraio 2005 dal Consiglio dei ministri, e inviato alle commissioni parlamentari per il parere obbligatorio, è lo strumento normativo indispensabile perché la legge sia operativa. Il testo della bozza approvata dal Consiglio dei ministri è ora disponibile. I contenuti, per sommi capi, sono i seguenti:
Fidejussione. Il costruttore è obbligato, pena nullità del contratto, a prestare fidejussione bancaria o assicurativa per importo pari alle somme riscosse. Scatterà in caso di «situazione di crisi» (pignoramento, fallimento, concordato preventivo, stato d'insolvenza, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria).
Assicurazione. Obbligatoria la polizza assicurativa decennale (dalla fine lavori) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi
Contratto preliminare. Vengono codificati i "contenuti minimi" del compromesso. Oltre ai dati abitualmente inseriti (anagrafici, ipocatastali, identificativi, permessi di costruzione), dovranno esserci: caratteristiche tecniche, in dettaglio, della costruzione e tempistiche massime di esecuzione dei lavori. Pagamenti solo con bonifici bancari o versamenti diretti su c/c bancari o postali. Allegati: il capitolato, con caratteristiche dei materiali ed elenco di rifiniture e accessori, e gli elaborati del progetto edilizio
Ipoteca. Il singolo «promissario acquirente» in condominio può ottenere la suddivisione del finanziamento in quote e il frazionamento dell'ipoteca.
Prelazione. Se c'è vendita all'asta, dell'immobile usato come abitazione principale, l'acquirente ha la prelazione al prezzo di aggiudicazione, anche se ha escusso la fidejussione
Revocatoria. Se si tratta di abitazione principale, le compravendite non sono soggetti alla revocatoria
Scioglimento. Il contratto è sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione
Fondo di solidarietà. Serve a indennizzare le vittime di procedure per «situazione di crisi» ancora in corso al 31 dicembre 1993 o aperte anche successivamente ma solo fino all'entrata in vigore del decreto
Quindi non è vero che serve tempo per la fidejussione! Perchè sarebbe dovuta già essere pronta al momento del preliminare. Se questo non si è verificato il costruttore sta commento un violazione di una legge e il tuo contratto è quindi annullabile in qualsiasi momento...
Personalmente (ma questo è ovviamente un mio pensiero) non trovo affatto giusta questa legge che ha contribuito ad un aumento dei prezzi degli immobili, essendo inevitabile che i costi di fideiussione e di assicurazione vengano spalmati sul prezzo di compravendita, oppure, nella peggiore delle ipotesi la normativa viene ignorata proponendo uno sconto all'acquirente che rinuncia alla fidejussione