Grazie per le informazioni, vedrò di fare come dici tu.
Comunque se non sbaglio il senato ieri o l'altro ieri ha già approvato con voto di fiducia, vai a pagina 501:
http://www.senato.it/documenti/reposito ... 20I%20.pdf
pag. 501
La disciplina prevista dai commi da 6 a 11, relativi alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006) è stata ricondotta ad un unico comma 6.
Sostanzialmente viene soppresso l’assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, mentre il testo originario faceva riferimento a tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008 l’agevolazione è prevista per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2010.
Mentre il testo originario indicava i limiti di spesa per tale agevolazione, che, sottoposta al sistema di monitoraggio e verifica dell’utilizzo, avrebbe determinato il blocco della fruibilità dell’agevolazione stessa una volta che le risorse disponibili fossero state “prenotate” e “assentite” (e quindi esaurite) da parte dell’Agenzia delle entrate (c.d. rubinetto), la nuova formulazione non prevede alcun tetto di spesa, disponendo che i contribuenti interessati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Pertanto, il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici non risulta più a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie (come nel testo originario del decreto), in quanto il contribuente fruisce in via automatica, previa mera comunicazione all’Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale.
La comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate potrà stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati.
Dovrà, inoltre, stabilire i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell’ENEA ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007.
Il richiamato decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47) reca le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione