arasas1 ha scritto:leggendo il dpr che mi hai gentilmente indicato, all'rt 67, c.2 trovo:
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
posso aprofittare della tua competenza e disponibilità per aver chiarimenti???
grazie mille!!!
l'art. 67 si trova nel capo:
Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica
e si parla del collaudo delle opere, appunto, in calcestruzzo armato. Questo DPR, come ti sarai reso conto, è un po un miscuglio di tanti argomenti diversi perchè, appunto, è il testo unico dell'edilizia. Butta sempre un occhio al "capo" in cui è inserito l'articolo. La parte di DPR che ti ho citato io, infatti, è nel "capo" che disciplina la Denuncia di Inizio Attività
per quanto riguarda il non essere d'accordo con quanto ho detto prima, si, capisco benissimo quello che vuoi dire, e infatti non hai tutti i torti. Però bisogna interpretare queste leggi nell'ottica non
pratica, ma
burocratica, in quanto sostanzialmente con queste norme si vuole semplicemente scaricare su qualcuno la responsabilità di accertare che le opere siano coerenti con il progetto, questo perchè i comuni non hanno le risorse per controllare fisicamente e direttamente che le autorizzazioni da loro riasciate siano state realizzate conformemente (in sostanza, la cosa migliore sarebbe non quella di far collaudare da un tecnico esterno, ma che l'opera venga collaudata dai tecnici stessi dei comuni: siccome per fare questo servirebbe un esercito di tecnici per ogni comune - le DIA che si presentano quotidianamente in ogni municipio di Roma sono decine e decine - la legge consente che il collaudo venga effettuato dallo stesso tecnico). Considera comunque che il tecnico che timbra è investito di una responsabilità molto importante, sancita dal codice penale: cito a braccio "[un tecnico che firma una DIA e timbra un fine lavori] esercita un ruolo di pubblica utilità", con tutte le responsabilità che ne conseguono.
Insomma, quel che ti voglio dire è che queste norme non vanno interpretate in senso pratico, perchè di pratico hanno ben poco. Vanno lette (ed apprezzate...perchè in fondo il 380 è un casino ma non è malaccio) in una mera ottica burocratica di rimpallo di responsabilità tra pubblica amministrazione e tecnici. Comunque tu, in quanto committente, hai tutto il diritto di far collaudare le tue opere a chi ti pare, perchè la legge non ti
obbliga a farle collaudare dal progettista, ma te ne da solo facoltà.