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Il cognome del papà italiano, come fare?

Inviato: 02/08/05 10:59
da Ing 76
Una amichetta di 16anni ha chiesto il mio aiuto per poter richiedere il cognome del papà. I suoi genitori erano conviventi e poi si sono lasciati. La mamma è austriaca ed il papà italiano, la ragazza è cresciuta con la mamma in Austria ed ha "preso" il suo cognome. La ragazza, che non ha la cittadinaza italiana, trascorre tutte le vacanze con il papà con il quale ha un rapporto molto bello e di cui vorrebbe "aggiungere" il cognome.
Qualcuno conosce la procedura? :roll:
Grazie in anticipo da parte della mia amichetta :wink:

Inviato: 02/08/05 11:24
da TIZZI81
Ma il papà l'ha riconosciuta?

Inviato: 02/08/05 11:32
da Ing 76
Credo di no e che abbia fatto tutto la mamma in Austria :roll:

Inviato: 02/08/05 11:33
da TIZZI81
allora penso che il primo passo sia il riconoscimento di paternità..

Inviato: 02/08/05 11:35
da Ing 76
Grazie Tizzi, in effetti credo sia il primo passo fondamentale.
Perché un padre ha diritto di riconoscere un figlio ed un figlio non può riconoscere un papà? :roll:
Serve l'autorizzazione da parte della mamma?

Inviato: 02/08/05 11:36
da TIZZI81
guarda:
Come effettuare il riconoscimento della paternità?
Si può procedere a un riconoscimento in diversi modi: per mezzo di una dichiarazione presso l' ufficio dello stato civile (l'ufficio del luogo d'origine o di domicilio della persona che procede alla dichiarazione di riconoscimento o della madre, o l'ufficio del luogo di nascita o di residenza abituale del/della bambino/a). È necessario presentare un determinato numero di documenti. È possibile inoltre il riconoscimento tramite testamento. Il riconoscimento è in seguito iscritto nel registro dei riconoscimenti e nel registro delle famiglie del padre e della madre. Per far iscrivere il riconoscimento nel registro non è necessario fornire la prova di essere effettivamente il padre biologico del/della bambino/a.

Effetti del riconoscimento
Dal momento in cui avviene il riconoscimento, il legame di filiazione tra padre e figlio/a può creare diritti reciproci (obbligo di mantenimento, d'assistenza, diritti di successione, ecc.). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, la legislazione attuale non permette che il/la bambino/a possa acquisire il diritto di cittadinanza nè il cognome del padre che l'ha riconosciuto/a; il/la figlio/a può tuttavia beneficiare di una procedura di naturalizzazione agevolata. Per principio, in questi casi il padre non detiene neppure l'autorità parentale, che compete esclusivamente alla madre. Tuttavia, a determinate condizioni, l'autorità di tutela può concedere l'autorità parentale congiunta a entrambi i genitori.

ti lascio questo l'ink che riguarda l'Austria
http://www.help.gv.at/Content.Node/i/9000020.html

Inviato: 02/08/05 12:03
da milla
credo (ma non ne sono sicura al 100%...dovrei verificare) che nei rapporti genitori / figli per l'italia si applica la legge nazionale del figlio, quindi in questo caso anche se la procedura si facesse in Italia si applicherebbe la legge austriaca, che chiaramente io non conosco...

Inviato: 02/08/05 12:04
da milla
in ogni caso direi che la cosa migliore è che la tua amica si rivolga ad un avvocato austriaco...

Inviato: 02/08/05 12:18
da Ing 76
Grazie!
Riferisco subito, ma credo che dovrà aspettare i 18 anni, vero?

Inviato: 02/08/05 12:23
da milla
in Italia prima dei 18 anni dovrebbe agire attraverso la madre che ha la potestà, e nel caso potesse esserci un conflitto di interessi viene nominato un curatore per il minore che agisce a suo nome

non so nulla invece della legge austriaca

Inviato: 02/08/05 12:59
da canarino

Inviato: 02/08/05 15:09
da Lorena
canarino ha scritto:http://www.jumpy.it/Canali_J/Maria_De_F ... osta.shtml

lei può tutto...
Tu sei un mito! :lol: