Ritenuta d'acconto su spese soggette a detrazione 36 % e 55%
Inviato: 09/07/10 14:42
L' art. 25 del D.L. 78/2010 prevede che le banche e Poste operino una ritenuta d'acconto del 10% con obbligo di rivalsa, ai fini dell'imposta sul reddito dei beneficiari, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti relativi ai bonifici bancari o postali disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Con il provvedimento in commento, previsto dall'art. 25 del D.L. 78/2010, sono individuati i pagamenti interessati. In particolare la ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% per interventi di risparmio energetico, e dunque:
•interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, della L. 449/1997;
•interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006.
Con il provvedimento in commento, previsto dall'art. 25 del D.L. 78/2010, sono individuati i pagamenti interessati. In particolare la ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% per interventi di risparmio energetico, e dunque:
•interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, della L. 449/1997;
•interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006.