Agenzia delle Entrate ha scritto:Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per sé significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità alla quale è preordinata l'agevolazione in esame.
Tipica risposta da burocrate che sa leggere tanto bene le leggi ma non ne capisce minimamente il significato.
La toppa è stata messa con il DM 26/1/10 che correggeva ed integrava il DM 11/3/08 equiparando porte e finestre come "chiusure apribili ed assimilabili".
La FAQ dell'enea cita:
33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.