36% - 50% Climatizzatore, e altro

#1
amnto ha scritto:Ciao a tutti,
chi mi sa dire per cortesia se l'installazione del climatizzatore può rientrare nei lavori di ristrutturazione?
L'installatore non sa, lui sostiene che per il 36% rientravano ma non sa se rientrano ancora in questa del 50%.

Io comunque intendo seguire la procedura come se dovessi fare la detrazione ma non so, visto che non devo fare DIA ne altro, se debbo produrre qualche documento che attesti l'inizio dei lavori, o se è sufficiente solo la fattura ed il bonifico.

Grazie a chi mi può aiutare....

Ciao
amnto ha scritto:Ho bisogno di un chiarimento... Alla fine della fiera chi installa un climatizzatore può ottenere la detrazione irpef? Se si quale 36 o 50%?

Se si che deve fare uno per essere in regola? Grazie, saluti
amnto ha scritto:L'installazione di un climatizzatore, rientra nelle ristrutturazioni?
Se si, qual'è l'iter per usufruire della detrazione?

Grazie, saluti
Il costo sostenuto per acquisto/installazione di condizionatore con pompa di calore rientra tra gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui alla lettera h) comma 1 articolo 16 bis del DPR 917/1986 (detrazioni spettanti 36-50%).
Sempre alla lettera h) è indicato che "occorrerà acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".
In attesa di eventuali chiarimenti dell'ADE, tale documentazione potrebbe essere o attestazione del rivenditore/installatore, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (provvedimento 2011/149646; risoluzione 325/2007), o forse autocertificazione del contribuente. Si potrebbe fare riferimento a quanto indicato nella circolare 57 del 24/2/1998:
"Opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412).
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art.1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 1992, n.107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette".

Per il resto, considerati i dubbi esposti in vari quesiti da diversi utenti in questa sezione:
relativamente alla detrazione del 50%, valevole per pagamenti effettuati dal 26/6/2012 al 30/6/2013, praticamente nulla cambia rispetto al 36%. In generale ciò vale per tutte le situazioni di ex 36%, comma 1 articolo 16 bis TUIR: varia solamente la percentuale di detrazione richiedibile dalla prossima dichiarazione dei redditi -50%-, e la cifra massima spendibile -96000 euro-.
L'unica (SE&O) situazione che dovrà essere chiarita sarà per chi avrà spese che supereranno i 48000 euro (in realtà, c'è stata una interrogazione parlamentare con relativa risposta su questo problema, ma credo preferibile aspettare che esca qualcosa da parte dell'ADE).