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da realexa
13.a) Veranda.
Si definisce veranda uno spazio coperto, architettonicamente integrato nella struttura edilizia, prospettante direttamente all’esterno e parzialmente delimitato da pareti costituite da superfici vetrate.
Non si può e non si deve assolutamente considerare veranda uno spazio totalmente chiuso.
La veranda può essere realizzata in tutte le zone edificabili, con la sola esclusione delle zone omogenee “A – Centro Storico”.
La realizzazione di una veranda è soggetta:
a) in qualità di nuova costruzione, al rilascio del Permesso di Costruire, in ossequio ai disposti combinati di cui agli articoli 3, comma 1, e 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;
b) al rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309 (Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi);
c) al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., relative al rapporto tra altezza
dell’edificio e larghezza stradale;
d) ove necessario, all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;
e) al pagamento, in ogni caso, degli oneri di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.
380/2001 e delle specifiche disposizioni dettate dalla legge regionale n. 6/79, con esclusione dei
casi previsti dall’art. 17 del suddetto D.P.R.;
f) ad accatastamento.
Le verande non costituiscono volume fino alla realizzazione in proiezione verticale del 40% della superficie
perimetralmente chiusa.
La parte eccedente tale quantità è da considerarsi volume a tutti gli effetti.
Una donna libera è l'assoluto contrario di una donna leggera. (S. De Beauvoir)
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