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#2
ecco il decreto:

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


di concerto con


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A d o t t a


il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.




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Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.
230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il
seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza.», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, e' prorogato fino all'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
Ordinario), e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
sono matta non ci fate caso...

#3
questo è quanto ci ha comunicato l'ordine professionale:
NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il D. Min. Sviluppo Economico n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005.
A decorrere dal 27.3.2008, entra in vigore il nuovo Regolamento, che si applica ai seguenti impianti:
impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; impianti idrici e sanitari; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili; impianti di protezione antincendio posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono invece disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria.
Attività previste dal decreto
Sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l'obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l'incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto che deve essere predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all'art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d).
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.
Si segnala altresì che gli impianti elettrici residenziali realizzati prima del 13.3.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Adempimenti burocratici
Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza.
Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l'edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto.

spero ti esserti stata utile anche se non sono esperta
sono matta non ci fate caso...

#4
Grazie.

Aspettiamo l'applicazione "sul campo".
L'amarezza della bassa qualità permane a lungo dopo aver dimenticato la dolcezza del basso prezzo.