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- 01 luglio 2015

Imposta registro

I trasferimenti della proprietà, o del possesso, degli immobili sono assoggettati a imposta registro. Si tratta di un tributo indiretto (colpisce il valore dei beni oggetto del contratto), la cui misura può essere proporzionale o fissa. Tale tributo ha il valore di corrispettivo per il servizio di registrazione del contratto. La registrazione di un atto ha l'utilità di attribuire allo stesso data certa, e, quindi, di renderlo opponibile ai terzi, ed è obbligatoria anche per il contratto preliminare di compravendita immobiliare. Se si trasferisce la proprietà di un immobile, la registrazione dell'atto (pubblico) dev'essere effettuata, a cura del notaio rogante, entro 20 giorni dalla data dell'atto. Anche le scritture private di locazione immobiliare devono essere obbligatoriamente registrate, e a questo provvedono le controparti del contratto, entro 30 giorni dalla data dello stesso. La registrazione può avvenire per via telematica (modalità obbligatoria per i notai e per chi possiede più di 10 immobili) o cartacea (per gli altri soggetti). Al pagamento del tributo, da effettuarsi con Mod. F23 o Mod. F24 ELIDE, sono solidalmente coobbligate le parti contraenti.

Imposta registro seconda casa

Da gennaio di quest'anno, sono state apportate delle modifiche sulla disciplina dell'imposta registro. In particolare, sono state modificate sia le aliquote, sia l'importo fisso del tributo. Se, da un lato, si è assistito a una diminuzione dell'aliquota impositiva per le abitazioni che hanno i requisiti di "prima casa", dall'altro si registra un aumento del tributo sulle seconde abitazioni. Attualmente, il tributo di registrazione sulla seconda casa è pari al 9% del valore di mercato dell'immobile o, se superiore, del valore catastale. C'è da dire, comunque, che tale aumento impositivo sulle seconde abitazioni è stato accompagnato, e compensato, da una riduzione delle imposte ipotecali e catastali (che ora vengono applicate con importo fisso pari a 50 € ciascuna.) È stata innalzata anche la misura fissa del tributo di registrazione (dovuta nel caso di compravendite esenti dall'applicazione dell'IVA), che passa da 168 € a 200 €. L'ammontare del tributo, comunque, non può essere inferiore a 1.000 € (soglia minima introdotta dal 2014), con conseguente penalizzazione degli acquisti di piccoli fabbricati (si pensi, ad esempio, all'acquisto di un box auto).

Imposta registro immobili

Vista l'incidenza che l'imposta registro può avere sui contratti di compravendita immobiliare, è utile conoscerne le modalità di determinazione. Il canone può avere misura proporzionale o fissa. Gli atti soggetti a IVA sono tassati con un tributo in misura fissa, con alcune eccezioni. L'IVA si applica sugli atti posti in essere da soggetti passivi, ossia: società, imprenditori (anche agricoli) e professionisti. In questo caso, il tibuto di registrazione è fisso e ammonta a € 200. Fanno eccezione gli atti di cessione di abitazioni, che sono esenti dall'IVA. Si tratta delle seguenti fattispecie: il venditore è l'impresa costruttrice e cede l'immobile al grezzo o entro 4 anni successivi all'ultimazione dei lavori; il venditore è un altro soggetto IVA. In tali ipotesi, l'il tributo di registrazione sugli immobili è proporzionale e si calcola sul loro valore di mercato o su quello catastale, se superiore, in base alle seguenti aliquote: 3%, se l'acquirente è un privato e acquista la "prima casa", a patto che l'immobile non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9; 9%, negli altri casi.

Imposta registro affitto

Anche i contratti di affitto vanno registrati, con obbligo di pagamento del relativo tributo, proporzionale o fisso. L'imposta registro sull'affitto è fissa (200 €) quando il locatore è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile, e se si verificano tutte le seguenti condizioni: il fabbricato è affittato entro i 4 anni dalla data di "fine lavori"; la locazione è regolata da una convenzione con il Comune; il contratto dura almeno 4 anni. Negli altri casi, il tributo è pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero degli anni di durata della locazione. L'imposta non può essere inferiore a 67 €. Per i contratti con "canone agevolato" la tassa si calcola sul 70% del canone annuo, a patto che l'immobile si trovi in un Comune "ad alta densità abitativa". Il tributo può essere versato annualmente o in un'unica soluzione. In quest'ultima ipotesi, si ha uno sconto pari alla metà del tasso di interesse legale (1%) moltiplicato per gli anni di durata della locazione. Sul deposito cauzionale, previsto contrattualmente, è dovuta la tassa di registrazione (0,50% dell'importo) solo con fideiussione prestata da terzi.

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