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La nuova Garanzia Legale Europea. Diritti e doveri del consumatore

È entrato in vigore a gennaio 2002 un decreto legislativo, che introduce in tutti gli stati membri dell’Unione Europea la nuova garanzia legale di due anni su ogni prodotto di consumo, definito come “qualsiasi bene destinato all’uso o al consumo privato”, ad esclusione di acqua, gas ed elettricità. Molto dibattuta in sede comunitaria, la direttiva ha lo scopo di tutelare i diritti del consumatore con più impegnativi obblighi da parte del negoziante.

Oggetto della garanzia è la conformità dei prodotti a quanto previsto nel contratto di vendita. I beni devono essere idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e devono possedere “le qualità” del prodotto che il venditore ha presentato al compratore come modello. Se un tempo la vendita di mobili era diretta e consisteva nella scelta, da parte del consumatore, di un modello in esposizione che gli veniva consegnato a domicilio, oggi l’operazione di vendita comporta un’organizzazione che dovrebbe essere, ma non sempre si rivela tale, efficiente e articolata, un controllo dell’assortimento e della rotazione, una gestione precisa del magazzino.

A tale proposito è consigliabile conoscere in modo oggettivo le proprietà dei materiali e le caratteristiche tecniche del prodotto acquistato: la conformità dovrà quindi essere riproducibile in laboratorio mediante prova o test ed essere testimoniata dall’importantissima scheda tecnica che accompagna il prodotto. Il difetto di conformità può dipendere anche dall’erronea installazione del bene di consumo, operata dal venditore o dal consumatore stesso (in caso di “fai da te”), a causa di carenza di istruzioni.

Il venditore è tenuto a rispondere all’acquirente di qualsiasi difetto di conformità eistente nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine di due anni a decorrere da quel momento, salvo quando, all’atto della stipulazione del contratto d’acquisto (anche un semplice scontrino è un contratto), il consumatore non poteva ignorare il difetto. Della garanzia risponde il dettagliante che ha venduto il prodotto al consumatore finale. Il venditore conserva comunque diritto di rivalsa verso il suo fornitore o verso il produttore (se gli è imputabile il difetto).

In caso di difetto di conformità il consumatore ha il diritto di richiedere, a sua discrezione, la riparazione o la sostituzione del bene senza alcuna spesa (costi di trasporto, mano d’opera, materiali), tranne quando la prima risulti sproporzionata rispetto alla seconda. Di fronte al rifiuto da parte del venditore, il consumatore potrà rivolgersi ad un terzo autorizzato a spese del venditore.

Nel caso in cui riparazione e sostituzione non siano realizzabili o non siano state portate a termine entro il termine pattuito, è possibile richiedere una riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Il consumatore perde i suoi diritti se non denuncia al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla sua scoperta.

Il produttore può volontariamente concedere, in aggiunta alla garazia legale, anche quella commerciale, che deve riportare i diritti di garanzia di legge, gli elementi essenziali della garanzia stessa e la modalità per farli valere (modalità dei reclami, durata, validità territoriale, nome ed indirizzo di chi la fornisce), ed essere scritta in maniera comprensibile al consumatore.

La nuova direttiva favorirà una maggiore trasparenza nei rapporti tra produttore, venditore e consumatore, incentivando la giusta competitività tra le aziende che sono in grado di proporre una produzione di valore in termini di qualità, sicurezza e durata nel tempo.
  L'Unione Europea Online
  Testo Decreto Legge
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