Ecco da: Il Sole 24 Ore alcune indicazioni su casi specifici (tra cui il mio):
Lavori «lunghi» con comunicazione
http://www.casa24.ilsole24ore.com/norme ... _A_PRN.php
PAGINA A CURA DI Luca de Stefani
Un adempimento in più per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.
hi ha sostenuto nel 2009 spese per il risparmio energetico detraibili dall'Irpef/Ires al 55% e non ha ancora terminato i lavori dovrà inviare entro il 31 marzo 2010 una comunicazione all'agenzia delle Entrate, indicando l'ammontare di quanto ha pagato nell'anno.
Le istruzioni al modello, approvate con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, prevedono che:
- debbano essere comunicate solo «le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009»;
- la comunicazione debba essere inviata «esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati»;
- debbano essere comunicate solo «le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati» e non quelle sostenute nell'anno della fine dei lavori.
Le spese sugli interventi per il risparmio energetico, per essere agevolate, devono essere "sostenute" nei periodi d'imposta che vanno dal 2007 al 2010. Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, quindi sono agevolati solo i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, tramite bonifico bancario o postale, con l'indicazione della causale del versamento (detrazione del 55%, ai sensi dell'articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296), dei codici fiscali dei beneficiari delle detrazioni e del codice fiscale o partita Iva del beneficiario del bonifico.
Per le imprese, invece, sono rilevanti le spese sostenute, in base al principio di competenza, entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010. In questo caso, il momento di imputazione dei costi si ha alla data della consegna o spedizione dei beni mobili ovvero alla data di ultimazione delle prestazioni di servizi. Molte questioni, comunque, restano ancora aperte, come dimostrano i quesiti inviati dai lettori, trattati nella scheda illustrata a destra.
Gli esclusi: considerando che l'agevolazione è in vigore dal 2007 al 2010 – ma che i lavori potranno terminare anche dopo il 2010 – risulta evidenti che la comunicazione all'agenzia delle Entrate non deve essere effettuata in questi casi:
- per i lavori iniziati e terminati nello stesso periodo d'imposta (2007, 2008, 2009 o 2010);
- per il periodo o i periodi d'imposta, nei quali non sono state "sostenute" spese agevolate;
- per lavori sostenuti nel 2007 e/o nel 2008, indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati e conclusi nel medesimo anno, oppure che siano o meno già terminati;
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta in cui i lavori sono terminati.
La scadenza: la comunicazione deve essere presentata sempre entro il novantesimo giorno successivo al «termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione».
Se nel 2009 (o nel 2010) sono stati effettuati lavori relativi al risparmio energetico, detraibili Irpef/Ires al 55%, e questi non sono terminati nel 2009 (o nel 2010), le persone fisiche e i professionisti – così come le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare – devono trasmettere la comunicazione all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese non terminate (si veda anche l'articolo a destra).
Le scadenze da rispettare, quindi, sono il 31 marzo 2010 e il 31 marzo 2011.
Il primo termine, in particolare, riguarda la comunicazione delle spese sostenute nel 2009 e questo invio deve essere effettuato solo se i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009 sono proseguiti nel 2010 e/o negli anni successivi.
Da notare che, se i lavori termineranno nel 2010, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione al 31 marzo 2011, relativamente alle spese sostenute nel 2010. Viceversa, se i lavori proseguiranno oltre il 2010, il 31 marzo 2011 dovranno essere comunicate le eventuali spese sostenute nel 2010
Casi specifici:
IL COLLAUDO NEL 2010
Lavori di sostituzione degli infissi iniziati nel 2009: l'acconto e il saldo sono stati pagati l'anno scorso. Tra pochi giorni, sarà completata l'installazione
È possibile beneficiare della detrazione fiscale già con la dichiarazione dei redditi del 2010?
R: Il contribuente può iniziare a detrarre nel modello Unico 2010 relativo al 2009 il 55% delle spese sostenute nel 2009, anche se, alla data di presentazione di Unico 2010, non ha ancora terminato i lavori e/o non ha inviato la documentazione all'Enea, a condizione che:
– attesti che i lavori non sono ultimati al 31 dicembre 2009;
– comunichi alle Entrate, entro il 31 marzo 2010, l'ammontare delle spese sostenute nel 2009; questa comunicazione va inviata anche se non verranno sostenute altre spese nel 2010. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inoltre, bisogna trasmettere la documentazione prescritta all'Enea.
FATTURE IN DUE ANNUALITÀ
Lavori di coibentazione del tetto di un'abitazione iniziati a ottobre del 2008.
A dicembre del 2008 è stata emessa e saldata una prima fattura.
Nel 2009 sono state emesse e saldate altre tre fatture, e i lavori si concluderanno quest'anno.
La fattura relativa al 2008 non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2009. Come bisogna comportarsi?
R. Se i lavori termineranno nel 2010, il contribuente può iniziare a detrarre nel modello Unico 2010 relativo al 2009 il 55% delle spese sostenute nel 2008 e nel 2009, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati al 31 dicembre 2009.
Non vi sono particolari indicazioni sui contenuti e sulla forma dell'attestazione del contribuente riguardante il mancato termine dei lavori. Questa non è una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» e non deve essere spedita all'Enea o allegata alla dichiarazione dei redditi, ma va conservata ed esibita in caso di richiesta degli uffici
Per le spese sostenute nel 2009, bisogna inviare la comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2010.
L'ACCONTO CON L'ORDINE
Intervento di sostituzione degli infissi per il quale è stato fatturato e versato un acconto al momento dell'ordine, a novembre 2009. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e si concluderanno entro l'anno. Anche i pagamenti verranno effettuati prima della fine 2010. È possibile imputare tutto il pagamento nella dichiarazione che sarà presentata nel 2011?
R:
Il contribuente può iniziare a detrarre nel modello Unico 2011 relativo al 2010 il 55% delle
spese sostenute nel 2009 e nel 2010, a condizione che invii entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate delle spese sostenute nel 2009.
Non deve attestare che i lavori non sono ultimati al 31 dicembre 2009.
Ho evidenziato le parti in rosso perchè a mio avviso c'è un'inesattezza: Le spese sostenute nel 2009 (in questo caso l'acconto) possono essere detratte nella dichiarazione 2010 relativa ai redditi 2009, mentre mi risulta che NON POSSANO essere detratte nella dichiarazione 2011
LAVORI IN CONDOMINIO
Nel 2008 in un condominio sono iniziate opere di riqualificazione energetica dell'impianto termico condominiale. Alla fine di dicembre del 2008, stante l'incertezza che le agevolazioni fiscali venissero riproposte, è stata inviata pratica all'Enea indicando le spese sostenute fino ad allora. I lavori, poi, sono proseguiti nel 2009 e proseguiranno anche nel 2010. Come bisogna regolarsi?
R: Tutta la documentazione prescritta, in ogni caso, deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori agevolati al 55 per cento. La comunicazione alle Entrate va inviata, entro il 31 marzo 2010, solo relativamente alle spese agevolate che sono state sostenute nel 2009 e che proseguiranno nel 2010.
LE SPESE PAGATE DAL FIGLIO
Intervento di riqualificazione globale di una palazzina di tre unità immobiliari, iniziato nel 2009 e destinato a proseguire quest'anno, con fatture e pagamenti in tutti e due gli anni. L'edificio è di proprietà di due anziani coniugi che non hanno un reddito abbastanza alto per beneficiare di tutta la detrazione, mentre il figlio convivente ha redditi superiori. Può il figlio beneficiare della detrazione? Cosa comporta il fatto che i lavori proseguano per più di un periodo?
R: Può rientrare tra i soggetti agevolati anche il figlio convivente dei genitori, a patto che la convivenza sia stabile e fin dall'inizio dei lavori (circolare delle Entrate n. 34/E/2008). L'estensione alle convivenze vale solo per i lavori su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e non per quelli effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa. Il figlio potrà detrarsi solo le spese a lui fatturate e che ha sostenuto direttamente tramite bonifico. Dovrà inviare la comunicazione alle Entrate per le spese sostenute nel 2009.
Lunedí 11 Gennaio 2010