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- 02 marzo 2015

Esenzione Imu prima casa

Qualche chiarimento sull’esenzione Imu. La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che a partire dal 2014 l' Imu sulla prima abitazione non è più dovuta fatta eccezione delle case appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire ville e castelli e immobili di pregio, per le quali rimane valida la detrazione di 200 euro.
Sono altresì esenti dal pagamento dell'Imu i seguenti immobili:
unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 edifici di abitazione civile destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 abitazione coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 Ogni Comune può a sua discrezione considerare come prima abitazione ai fini IMU i seguenti immobili:
 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, ma non locata, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanentemente, 
l'unità immobiliare non locata posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
 l'unità immobiliare concessa in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale di 500 euro, o senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.
Infine per la prima casa si applica più la "detrazione figli": 50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni.

Esenzione Imu seconda casa

Ma quando l’esenzione Imu riguarda la seconda casa? Le seconde case sono unità immobiliari abitative che nella maggior parte dei casi pagano sia l'Imu che la Tasi. Tuttavia il decreto Salva-Roma ha equiparato alla casa principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta, come abbiamo già accennato nel precedente paragrafo e usate come residenza principale, ossia l’effettiva domiciliazione. Per quanto riguarda la tassazione, ciò vuol dire che il proprietario che concede a un genitore o a un figlio una casa ha diritto alle stesse agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU). Restano esclusi dalle detrazioni gli immobili di lusso e le eventuali eccezioni stabilite dai Comuni. Per le tasse immobiliari comunque, l’ultima parola spetta ai Sindaci, i quali possono prevedere requisiti più restrittivi, imponendo una soglia massima di reddito per tale esenzione risultate dall’ISEE. Invece certi comuni hanno deciso di non abolire del tutto l’Imu per le case concesse in comodato d’uso gratuito a genitori o figli, ma di prevedere detrazioni sino al cinquanta per cento.

Esenzione Imu reddito basso

A partire dal primo gennaio è in vigore il nuovo ISEE, l’Indicatore della situazione economica equivalente che misura la ricchezza delle famiglie e sulla cui base si possono richiedere le prestazioni assistenziali allo Stato e ai Comuni. Gli standard per il calcolo del nuovo ISEE 2015 sono stati identificati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 7 novembre 2014: “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”. Nell'attuale ISEE viene conferito maggior peso alla componente patrimoniale. L’immobile di proprietà conterà nell’ISEE in base al valore ai fini Imu e non più in base ai fini ICI e questo implica inevitabilmente un aumento dell’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.

Nel calcolo IMU il valore degli immobili è stato elevato del 60% per effetto dell’aumento delle rendite catastali degli stessi immobili.

 Con la circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 l’INPS ha inoltre specificato che l’indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Nello specifico, gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta. Il valore della casa principale non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo e la parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

Infine il valore dell’immobile adibito a residenza principale è calcolato ai fini ISEE al netto del mutuo e questo vuol dire che per il contribuente che ha ancora un mutuo sulla casa da estinguere, nel calcolo dell’ISEE, il debito residuo con la banca che ha concesso il finanziamento va essere sottratto dal computo del valore dell’immobile.

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