

Moderatore: Steve1973
la cosa mi preoccupa: o tu sei giovanissima (visto l'apostrofo) oppure io sono ormai vecc... ooops! anzia... ooops! un po' meno giovane!da quando ero un'adolescente
In questo caso si potrebbe applicare l'art. 1667 cc "Difformità e vizi dell'opera" in luogo del 1669 cc, con prescrizione biennale e con l'obbligo di notificare alla controparte l'esistenza dei difetti entro 60 gg dalla scoperta.Bic ha scritto:Il costruttore sa benissimo che non può esimersi dall'intervenire quando le lesioni si configurino come un difetto di costruzione da cui può derivare il cd. rischio di rovina dell'edificio. Invero, solo le lesioni che concretizzino gravi difetti sono idonee a legittimare l'azione di garanzia ai sensi dell'art.1669 cc., molto temuta dai costruttori.