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- 10 agosto 2016

Cos'è un accertamento tecnico preventivo

L' accertamento tecnico preventivo è un procedimento che può essere richiesto in casi di particolare urgenza, dettata da fattori di diversa natura: - il pericolo di alterazione dei reperti o delle prove o di un loro possibile deterioramento - il rischio di alterazione di luoghi o circostanze - il bisogno di recuperare oggetti o di rientrare in possesso di luoghi o cose - in generale in tutti quei casi in cui la situazione non possa essere lasciata come risulta al momento ma debba essere riportata allo status quo ante. L’ATP, (questo è l'acronimo di accertamento tecnico preventivo), è regolamentato in base agli artt. 692-696 del Codice Civile, secondo i quali esso deve essere richiesto proponendo ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente, informandone la controparte.  Nel caso in cui ritenga di accogliere il ricorso, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) stabilendo una data per la sua convocazione, una data prevista per l'inizio degli accertamenti peritali ed una per il termine ultimo entro e non oltre il quale dovrà essere depositata la perizia. Un accertamento tecnico preventivo è un provvedimento straordinario a cui bisogna necessariamente ricorrere nelle prime fasi di una causa in corso e comunque prima che il giudizio sia emesso. Tale accertamento è infatti "preventivo" e lo scopo è, o meglio, era, quello di accertare condizioni e circostanze. Prima della recente variazione alla normativa, infatti, l'ATP, rivestendo carattere di urgenza e dovendo essere depositato prima che tutte le prove, le testimonianze, i documenti e le informazioni venissero acquisiti agli atti, era soggetto a tutta una serie di regole che ne limitavano e ne restringevano il campo d'azione e le procedure consentite.

L'accertamento tecnico preventivo prima delle recenti modifiche

La funzione dell'ATP, risultava infatti limitata al mero accertamento, vale a dire alla semplice acquisizione di dati e documentazione fotografica o strumentale che potesse testimoniare lo stato dei luoghi o degli oggetti oggetto di perizia, senza considerare altri ambiti. Questo significa che non era richiesto al CTU né di entrare nel merito delle cause e delle responsabilità o corresponsabilità negli eventi, né di dare giudizi, avanzare ipotesi o fornire pareti tecnici ricostruendo l'accaduto. Al contrario, tutto questo avrebbe rappresentato una indebita ed intollerabile ingerenza, quando ancora tutto il quadro probatorio era in fase di costruzione. In alcuni casi, poteva accadere che il Presidente del Tribunale richiedesse al CTU di effettuare delle prove tecniche per avere la possibilità di descrivere le circostanze valutando funzionamenti, limiti e impedimenti che avrebbero potuto essere successivamente alterati. Una richiesta di questo genere poneva però tutta una serie di quesiti e dava adito a molti dubbi. Era lecito modificare le condizioni? Non rappresentava già questo, di per sé, un'alterazione delle prove? Questi argomenti erano al centro di vivaci discussioni tra le parti ed i rispettivi procuratori. L'accertamento tecnico preventivo doveva restare solo una fedele riproduzione fatta dal consulente tecnico.

Cosa cambia dopo le recenti modifiche

La nuova Legge n. 80/2005 modifica sostanzialmente l'accertamento tecnico preventivo, delineando un volto nuovo ed un ruolo molto più ampio per il consulente tecnico incaricato. La Legge dice che "L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica". La portata di questa disposizione è davvero rilevante: non solo il CTU può, ma è chiamato ad esprimere una propria valutazione e un proprio giudizio sulle circostanze, le dinamiche degli eventi, le responsabilità singole e condivise. L'ATP non è più una semplice fotografia ma diventa una indagine autonoma: per accertare quanto di sua competenza, il CTU può ricorrere alle parti per acquisire i dati necessari, o addirittura rivolgersi a terzi, assumendo un ruolo istruttorio che normalmente è appannaggio del Giudice. Il ruolo del CTU acquista corpo e sostanza del tutto nuove e diventa incarico di grande rilevanza e delicatezza poiché deve obiettivamente fornire un quadro esaustivo, incluse le sue analisi, i pareri tecnici, le sue conclusioni e i propri giudizi in merito. Egli documenta con dovizia di dettagli, dati e documenti tutto il proprio iter peritale in allegato alla perizia, indicando la scelta del metodo seguito, le ragioni delle procedure effettuate e i motivi delle conclusioni alle quali è giunto poiché il suo lavoro è ovviamente soggetto a possibile contestazione delle parti in merito alle procedure seguite o alle conclusioni derivate.

Quando richiedere un accertamento tecnico preventivo

L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento di cui i giudici si avvalgono prima di formulare la propria sentenza, quando sia necessaria la verifica dello stato di luoghi e quando occorre indagare la qualità o la condizione di particolari cose e fatti. La consultazione preliminare effettuata da un tecnico è dunque fondamentale poiché potrà stabilire se ricorrono o meno i presupposti per cui sia fondata la richiesta del procedimento giudiziale stesso. Di conseguenza si può richiedere un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale da parte di un pubblico ufficiale quando si ha l'urgenza di far esaminare la consistenza dello stato dei luoghi o le condizioni in cui questi versano a causa di un evento disastroso imputabile ad altri. Il cosiddetto “decreto competitività” (decreto legislativo n. 35 del 2005) ha poi introdotto la consulenza tecnica preventiva con fini conciliativi che rappresenta una delle opportunità più interessanti per risolvere le liti “ante causam”, ovvero prima di andare in Tribunale davanti a un giudice e quindi evitando il prolungarsi di tempi e costi. È importante poi sapere che prima ancora di richiedere un ATP al giudice, è bene che il legale si consulti con il proprio cliente per individuare un proprio perito che valuti la situazione dal punto di vista tecnico, fornendo consigli sulla sussistenza o meno dei presupposti tecnici per avviare la richiesta di ATP. Se il perito scelto conferma che vi sono i presupposti tecnici per procedere (quali per esempio la sussistenza di vizi e difetti gravi in un edificio, la non corrispondenza a norme di legge o di settore, ecc.), si può procedere all’istruzione della pratica verificando se vi sono i presupposti giuridici per procedere con un’istanza di ATP.

Consulenza tecnica preventiva

La consulenza tecnica preventiva è chiamata così perché molto spesso le liti tra persone, tra aziende o tra persone e imprese, avvengono su questioni molto pratiche con implicazioni più tecniche che giuridiche. Dato che i legali spesso non hanno dimestichezza con l’aspetto pratico della lite devono necessariamente affidarsi a un consulente tecnico che spieghi loro il motivo della questione, l’ammontare complessivo dei danni e che indichi loro le possibili soluzioni al problema che ha generato la lite. E mentre gli avvocati interpelleranno un Consulente Tecnico di Parte (CTP) i giudici interpelleranno invece un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). La scelta del proprio Consulente Tecnico diventa dunque davvero molto importante perché dalle valutazioni che porterà il consulente nominato dipenderà l’esito stesso della procedura di accertamento. Durante l’accertamento tecnico preventivo si raccolgono da un lato tutti gli elementi tecnici per definire la questione e “raccontarla” ai legali ma dall’altro lato è anche una contrattazione vera e propria che serve per cercare di trovare un punto d’incontro con le controparti e fare un accordo per scongiurare il radicarsi della lite in Tribunale con tutti i costi conseguenti.

Accertamento tecnico preventivo modello

L'accertamento tecnico preventivo che, come si è detto è disciplinato dall'art. 696 del Codice di procedura civile, è un procedimento di istruzione preventiva, a carattere sommario e di urgenza. Si può far ricorso all’ATP anche durante la causa di merito con il presupposto però che venga proposto prima dell'introduzione del giudizio di merito avendo ad oggetto diritti soggettivi o “status” e non meri stati di fatto, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica. In base al modello di accertamento tecnico preventivo questo va presentato al giudice competente a giudicare o, in caso di eccezionale urgenza, al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Nel modello devono essere specificati i motivi d'urgenza che rendono necessario far accertare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di particolari cose. Quando poi è consentito espressamente dalla persona interessata, l'accertamento può riguardare anche lo stato fisico sia dell'istante sia della controparte. Il giudice, infine, dopo le opportune verifiche, fissa l'udienza di comparizione delle parti e nomina il consulente tecnico, stabilendo l'inizio delle relative operazioni. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico del richiedente, il quale, se introdurrà il giudizio di merito, ne richiederà il rimborso. Nel caso in cui il giudice rigettasse il ricorso, la domanda può comunque essere riproposta.

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