- 20 aprile 2017

I doveri dell’amministratore

Ogni anno gli amministratori di condominio devono comunicare online alla banca dati del Fisco i dati dei condòmini che hanno ceduto l’Ecobonus in seguito ad interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni. In particolare, l’amministratore ha il dovere di fornire il totale della spesa sostenuta nell’anno precedente, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori destinatari e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Per quanto riguarda la trasmissione, sul sito dell’Agenzia è disponibile un apposito software di compilazione. Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2017 le regole sono mutate: innanzi tutto le percentuali di detrazione partono dal 65% ma possono arrivare al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico, e al 75% nel caso in cui l’intervento sia finalizzato al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015; in secondo luogo, per le spese sostenute a partire dal 2017 tutti i condòmini potranno cedere il bonus ai fornitori e ad altri soggetti privati, escluse banche e intermediari finanziari.

Il credito cedibile

Ecobonus e condomini: il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione; la volontà di cedere deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio; il condominio deve poi comunicare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Chi riceve il credito può utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In particolare, è utilizzabile in compensazione dal 10 aprile 2017 mediante modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma è vietato chiedere il rimborso.

Ecobonus codice tributo

Con la risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6876” denominato “Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, c.74, della legge n. 208/2015”. In riferimento alla compilazione dell’F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa nel tipico formato “AAAA”. Ad esempio, nel caso di lavori effettuati nel precedente periodo d’imposta, l’anno di riferimento sarà il “2016”.

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