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- 05 giugno 2015

Fac simile contratto di locazione transitorio

Il contratto di locazione transitorio viene utilizzato per regolare gli affitti temporanei con finalità non turistiche. Come specificato nel fac simile presente sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture allegato al D.M. 30/12/2002, il locatore si impegna a concedere per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione al conduttore, dietro pagamento da parte di quest'ultimo di un canone. Questo può essere libero o deve essere concordato-agevolato se l'abitazione si trova nell'area Metropolitana di Milano, Roma, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, nei Comuni con esse confinanti e nei Comuni capoluogo di Provincia. L'esigenza di temporaneità è un elemento essenziale che va comprovato. Il locatore dovrà inserire nel contratto la motivazione, ad esempio il fatto che l'immobile gli servirà tra 12 mesi per venderlo; il conduttore dovrà certificare la sua esigenza, ad esempio un contratto di lavoro con sede temporanea.

Contratto di locazione transitorio modello

Il modello di contratto di locazione ad uso transitorio è predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nel D.M. 30/12/2002, allegato C o D, e deve essere redatto per iscritto. Gli elementi essenziali, che devono essere obbligatoriamente contenuti nel contratto, vengono chiaramente specificati nei 17 articoli che lo compongono e sono: le generalità delle parti, la descrizione dell’immobile comprensiva degli estremi catastali identificativi, l’indicazione dell’importo del canone libero o concordato, le modalità di versamento del canone, la durata del contratto di locazione transitorio, che può andare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi, l’espresso riferimento all’esigenza transitoria di conduttore e/o di locatore, il deposito cauzionale concordato dalle parti, il rimando alla tabella degli onori accessori per la corretta ripartizione delle spese, l'assegnazione delle spese di bollo e registrazione, la specificazione della destinazione d'uso che deve essere solo di civile abitazione, le norme relative a recesso, riconsegna, modifica e danni del conduttore, il diritto di voto nelle assemblea condominiale e infine varie ed eventuali.

Registrazione contratto di locazione transitorio

Il contratto di locazione transitorio, quando supera la durata di un mese, deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate dal locatore, dal conduttore o da un incaricato, ad esempio il commercialista o l’agente immobiliare.La registrazione può essere fatta in via telematica con il modello RLI collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it entro 30 giorni dalla stipula. Conseguentemente dovrà essere pagata l'imposta di registro e di bollo.Il versamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 ELIDE, in cui è previsto l’inserimento degli elementi identificativi dei contraenti.L’imposta è dovuta con un minimo di 67,00 euro al momento della registrazione ed è pari al 2% del canone. Convenzionalmente la spesa viene divisa in parti uguali tra locatore e conduttore.Il locatore dell'immobile può non pagare l'imposta di registro e i bolli scegliendo un regime di tassazione alternativo all'ordinario ai fini dell’IRPEF, la cedolare secca. Questa prevede due aliquote il 10% per i contratti a canone concordato e il 21% per gli altri.

Disdetta contratto di locazione transitorio

La legge vieta perentoriamente il rinnovo del contratto di locazione transitorio, nè con uno uguale tantomeno automaticamente. Questo proprio perché la sua natura è legata a particolari esigenze temporanee dei soggetti. L'accordo cessa automaticamente alla scadenza indicata a patto che il locatore adempia l'obbligo di inviare una raccomandata al conduttore con la quale riconferma l'effettiva esigenza della durata transitoria del contratto. Se ciò non dovesse avvenire il contratto verrebbe automaticamente ricondotto ad uno di tipo 4+4. Il conduttore invece non deve dare disdetta, ma solo riconsegnare le chiavi al proprietario. Quest'ultimo visionerà l'immobile e in mancanza di danni si appresterà a ridare l'importo trattenuto come cauzione all'ex inquilino. Diverso invece è il caso del recesso. Il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto inviando la comunicazione tramite raccomandata e dando il dovuto preavviso, concordato tra le parti in fase di stesura contrattuale.Anche la risoluzione del contratto è soggetta al pagamento di un' imposta di registro. Questa è commisurata alla quota fissa di 67,00 euro.

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