Il contratto preliminare di compravendita immobiliare vigente tra due parti, è il modo attraverso il quale acquirente e venditore ufficializzano la propria intenzione di acquistare o cedere un determinato immobile. Per mezzo di questo strumento, le due parti si impegnano formalmente e con effetti giuridici (a maggior ragione se il contratto verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate) a portare a termine l'accordo preso. Il contratto preliminare di compravendita non deve però essere confuso con il contratto vero e proprio di acquisto dell'immobile: quest'ultimo ufficializzerà il cambio di proprietà tra le due parti ma il contratto preliminare identifica solamente l'intenzione a portare a termine un determinato accordo. Il suddetto contratto, deve comunque essere stilato con estrema attenzione, e deve comprendere tutti i dati interessanti al fine di non incappare in future recriminazioni da parte di una o entrambe le parti interessate. Il contratto preliminare, dev'essere sottoscritto solo al termine della fase di trattativa, quando le due parti si saranno già accordate su prezzo e tempistiche.
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare è solo il primo passo in vista del contratto definitivo. Nonostante tale documento contenga l'intenzione a portare a compimento un accordo pattuito, è necessario redigere tale contratto in maniera attenta e precisa. Come prima cosa il contratto deve contenere assolutamente tutti gli elementi pattuiti dalle due parti in causa, venditore ed acquirente.Stiamo quindi parlando dei dati sensibili quale nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale.In seguito verranno descritti il più dettagliatamente possibile i dati relativi all'abitazione: comune, indirizzo, palazzina e appartamento qualora non fosse un'abitazione indipendente. É bene accompagnare il contratto preliminare di compravendita con una planimetria ed un'accurata descrizione dell'interno dell'immobile.Il contratto deve essere firmato sia da venditore, sia da acquirente. É buona norma presentare uno o più testimoni, soprattutto qualora il contratto venga stipulato come scrittura privata e non in presenza di un notaio.
Al momento di stipula del contratto preliminare di compravendita dell'immobile non devono assolutamente mancare talune clausole. Le principali sono senza dubbio il prezzo di vendita dell'immobile, il termine ultimo entro il quale il contratto definitivo dovrà essere registrato, la caparra versata dall'acquirente nei confronti del venditore ed eventualmente, l'entità della penale. Il prezzo di vendita dell'immobile dev'essere concordato tra le due parti prima della sottoscrizione del contratto. Questo punto permette ad entrambe le parti di mettersi al riparo da eventuali oscillazioni del mercato, situazione che potrebbe creare enormi problematiche al momento del contratto definitivo. Ovviamente la caparra è da intendersi quale somma separata dal prezzo di vendita. É importante menzionare la data ultima entro la quale è possibile portare a compimento l'operazione, cosicché le parti interessate non rimangano in sospeso per un tempo indeterminato. Infine, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare è possibile, ma non obbligatorio, inserire una penale: ciò comporta il pagamento di una determinata somma qualora una delle due parti non rispetti l'accordo.
Affinché il contratto preliminare di compravendita immobiliare trovi piena legittimità legale, è importante effettuare la sua registrazione presso gli enti di competenza come uno studio notarile o l’Agenzia delle Entrate della città di locazione dell'immobile. Tale registrazione deve essere eseguita entro e non oltre il ventesimo giorno dalla firma del contratto preliminare. Qualora alla stesura del contratto partecipasse la figura del notaio, le tempistiche di registrazione del contratto preliminare si dilatano sino a trenta giorni. La registrazione prevede un costo pari ad euro 200,00 (con decorrenza dal primo gennaio 2014). Qualora l'accordo prevedesse il pagamento della caparra, è necessario versare un'imposta pari allo 0,5% dell'importo totale della caparra. Il pagamento dell'imposta relativa a caparra ed acconto per l'immobile è chiamata imposta di registro proporzionale. L'imposta di registro proporzionale sarà poi detratta nel momento in cui l'immobile sarà registrato a titolo definitivo con tanto di rogito.