Ho trovato questa sentenza relativa ad un caso simile
http://www.lexambiente.it/article-5079--0-0.html.
L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere di detto reato a seguito di denuncia presentata da Crescenzi Anna Maria, abitante l'appartamento sovrastante il panificio, la quale lamentava che finché non si era verificato un cambio di gestione dell'esercizio commerciale il calore proveniente dei locali sottostanti era risultato tollerabile, mentre con la gestione assunta dal Festa la temperatura all'interno dell'immobile era arrivata anche a 45 gradi, determinando una situazione non più sopportabile.
In sintesi, il giudice di merito ha accertato in punto di fatto, tramite la perizia disposta in dibattimento, che le temperature della stanza e del pavimento in cui corre la canna fumaria del sottostante panificio risultavano sempre superiori alla temperatura esterna ed a quella delle altre stanze.
Sulla base di tali risultanze la sentenza ha affermato la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 674 c.p., ascritta all'imputato, quale conseguenza delle emissioni di calore provocate dalla canna fumaria del panificio e delle conseguenti molestie recate alle persone, stante il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
Siccome i contenziosi in tribunale non si sa mai come vanno a finire... mi terrò il calore o isolo il pavimento?