Re: DIA? Questa sconosciuta...

#31
mary14 ha scritto:Ciao a tutti! Sembrerà una domanda banale, ma sono piuttosto ignorante in materia....ho in progetto di ristrutturare l'appartamento dove andrò ad abitare, senza modificare però i muri interni (rifacimento pavimenti, rivestimenti, sostituzione infissi, rifacimento bagno, messa a norma dell'impianto elettrico)....mamma mia, mi vien già male a pensarci! Comunque, devo presentare la DIA oppure no? Da quanto ho trovato su internet, direi di no, ma non vorrei spiacevoli sorprese! Visto che mi sembra di aver capito che la cosa dipende anche dai regolamenti regionali, io abito in prov. di Bologna!
Grazie a chi saprà illuminarmi sulla vicenda.... :)
secondo quanto riportato qui:
http://www.tasse-fisco.com/case/quali-l ... 5-36/2380/

La normativa di riferimento per l' Emilia Romagna è la Legge 31 del 2002, in particolare l'articolo 8:


Art. 8
(abrogato comma 3 da art. 41 L.R. 21 ottobre 2004 n. 23)

Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria
comma 1. Salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999 , nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 , esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.
comma 2. Il Consiglio comunale con deliberazione procede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono sottoposti a permesso di costruire.
comma 3. abrogato
Non è vero che UNO più UNO fa sempre DUE. Se sommi due gocce d'acqua il risultato è una goccia più grande.

#32
premessa: la DIA non esiste più :twisted: ora è sostituita da due cose: la CIL (comunicazione inizio lavori) in caso di manutenzioni straordinarie NON onerose (nel senso che non bisogna pagare gli oneri concessori); la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per tutto il resto che sia oneroso, qualunque cosa sia. Tuttavia nessuno ha capito niente, meno che mai i Comuni, quindi molti continuano ad accettare le DIA soprattutto perchè la SCIA fu inserita in una legge in cui sembrava relegata all'inizio dell'attività commerciale o imprenditoriale e non edilizia, ma il governo non ha ancora chiarito. Più chiaro, invece, il campo di applicabilità della CIL (infatti ne ho già presentate diverse qui a Roma in sostituzione della vecchia DIA).

Tornando al tuo discorso particolare, se non tocchi le pareti interne non rientri nemmeno nella CIL, perchè anche il completo rifacimento degli impianti rientra nella manutenzione ordinaria, per cui non hai necessità di comunicare alcunchè (o meglio: la comunicazione è facoltativa, e falla solo se hai vicini particolarmente rompi...), ma considera che anche solo spostando una porta lungo un muro rientri invece nel campo di applicazione della CIL, quindi puoi non dire nulla a nessuno SOLO se il post-operam di muri, pareti e porte è esattamente identico all'ante operam. Verficherei, in ogni caso, che lo stato attuale dell'immobile sia legittimato (se, p.e., non sono mai state fatte modifiche da quando è stato costruito, oppure se sono state fatte, verificare che sia stata richiesta l'autorizzazione), altrimenti se fanno un controllo durante i lavori, se pure tu stessi facendo opere di ordinaria manutenzione saresti comunque soggetta a sanzioni in caso trovino uno stato difforme.

Per le finestre, quantomeno qui a Roma, la linea di principio è che se le finestre vengono sostituite con altre nuove aventi stessa partitura e stessi finitura e colore esterni allora anche qui si parla di manutenzione ordinaria. In caso contrario, comunque servirebbe il benestare del condominio perchè trattasi di alterazione di facciata.

In ogni caso, verifica sempre cosa dice la tua Regione.
lo studio professionale
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#33
@ Marcvsrvs

Nella mia regione (Lombardia) la DIA è stata reintegrata da una circolare specifica.
Quindi esistono
DIA
CIL
SCIA
PdC
Che poi la cosa sia al limite del ridicolo...è un altro discorso...

#35
Ah, ah SuperDia mi fa ridere....

a questo punto, visto che non prevedo di spostare muri e porte, DOVREI rientrare nella manutenzione ordinaria.....
che caos! :?