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da millina03
sempre dal sole
Sono socio di una cooperativa edilizia che ha dato in appalto il lavoro di costruzione degli immobili a un'impresa edile; questa impresa ha indirizzato noi soci, per la scelta dei materiali come piastrelle, marmi, scale, parquet eccetera, verso un rivenditore il quale ha fatturato le eventuali differenze di materiale scelto fra quanto prevedeva il capitolato e quanto voleva invece acquistare il cliente, direttamente al socio assegnatario dell'immobile. Personalmente ho acquistato scale in pietra con lavorazione e finitura diversa da quella prevista, rivestimenti in marmo, pavimenti in cotto e parquet di costo superiore rispetto al capitolato, pertanto ho ricevuto da questo rivenditore fatture sulle differenze di materiale con aliquota al 20 per cento. In seguito a una dichiarazione che ho firmato per richiesta Iva 4% su fatture emesse e/o da emettere, ho chiesto nota di variazione Iva sulle fatture dal fornitore il quale non ha ritenuto opportuno provvedere in merito dicendo che sulle varianti di capitolato è in vigore l'aliquota del 20 per cento. Ho fatto quindi domanda di interpello all'agenzia delle Entrate, che mi ha risposto ufficialmente dicendo che ho diritto all'Iva al 4% come prima casa anche sul materiale extra capitolato; ma nell'interpello è stato precisato: "non possono in ogni caso essere assoggettate all'aliquota Iva del 4% le fatture relative all'acquisto da parte del soggetto istante di materie prime e semilavorate, risultando per tali beni esclusivamente l'aliquota ordinaria del 20%, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano utilizzati per la costruzione della prima casa". Chiedo se i materiali che ho acquistato rientrano nella categoria dei beni finiti o in quella dei semilavorati e nel caso rientrassero in quella dei semilavorati, vorrei sapere perché il parquet di capitolato che va a formare con tutto il resto il costo globale dell'immobile è poi pagato con Iva 4 per cento (in quanto per la casa nel suo complesso ho diritto a questa aliquota) mentre la differenza del parquet che ha un costo superiore, ma che rientra comunque sempre nel complesso della prima casa, dovrebbe avere un'aliquota diversa? [187232] Silvia Tissi - MONTEMURLO
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Tutti i materiali acquistati dal lettore non possono essere considerati beni finiti, ma rientrano nella categoria delle materie prime e semilavorate. In merito all'identificazione dei cosiddetti beni finiti, secondo costante orientamento ministeriale si deve aver cura che anche successivamente al loro impiego non perdano la propria individualità, pur incorporandosi nell'immobile. "Il bene finito, infatti, è tale in quanto pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni" (si veda la risoluzione del 30 marzo 1998, n. 22/E). In questo caso, è dunque corretto che sia applicata l'aliquota ordinaria del 20% per l'acquisto di rivestimenti in marmo, cotto e parquet, non essendoci alcuna ipotesi agevolativa per queste operazioni. L'unica possibilità di fruire dell'aliquota ridotta del 4% per il lettore, è legata alle commissioni dei contratti d'appalto o d'opera; in questo caso, infatti, l'impresa commissionaria acquisterà i materiali con aliquota del 20% e rifatturerà la propria prestazione comprensiva dei materiali con aliquota ridotta del 4 per cento.