Detrazione fiscale 2012 per climatizzatori (confusione)

#1
Si può fare la detrazione del 55% sui climatizzatori a pompa di calore sostituendo vecchi climatizzatori? (Ovviamente i nuovi avrebbero EER e COP superiori al minimo stabilito). O la detrazione può esserci solo se insieme ai climatizzatori si cambia anche la caldaia per il riscaldamento?
Ho cercato e ricercato ma la cosa non mi è ancora chiara in quanto alcuni dicono che basta rottamare i vecchi climatizzatori e basta, altri che l'operazione deve avvenire in concomitanza di una ristrutturazione generale dell'impianto termico, quindi in pratica con sostituzione della caldaia per riscaldamento.
E se i climatizzatori saranno usati come l'unica fonte per riscaldamento?
Ringrazio chi, anche per esperienza personale, potrà aiutare a sbrogliare la matassa....

#2
Risoluzione 458/2008

"Sintesi: La detrazione d'imposta del 55 per cento non spetta per interventi di risparmio energetico consistenti nell'integrazione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti, con pompe di calore ad alta efficienza; tuttavia, l'agevolazione fiscale potra' essere fruita se, pur in mancanza di sostituzione integrale dei suddetti impianti, dall'esecuzione degli interventi parziali realizzati dal periodo d'imposta 31.12.2008 derivi una riduzione dell'indice di prestazione energetica non superiore ai valori di cui al D.M.11.3.2008 e purche' la riduzione della trasmittenza sia riferibile all'edificio nel suo complesso considerato."

Re: Detrazione fiscale 2012 per climatizzatori (confusione)

#3
Ti ringrazio molto per la gentile risposta, tuttavia non conosco l'arabo!
Scusa se ci scherzo su, ma siamo alle solite:
....derivi una riduzione dell'indice di prestazione energetica non superiore ai valori di cui al D.M.11.3.2008 e purche' la riduzione della trasmittenza sia riferibile all'edificio nel suo complesso considerato.
:shock: :shock:
secondo me lo fanno di proposito affinché uno ci rinunci

#4
La Sintesi è... per facilitare :lol: .

Questa è una faq sul sito dell'Enea.

D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.

Nella risoluzione linkata in precedenza, oltre a quanto l'Enea ha qui riassunto, a un certo punto viene indicato che:
"Ricorrendo le condizioni sopra richiamate, infatti, gli interventi potranno essere ricondotti nell'ambito applicativo del comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale riconosce il diritto alla detrazione in funzione del risultato raggiunto e, dunque, prescindendo dalla tipologia di intervento praticato. Come precisato, infatti, nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, per questa tipologia di interventi non deve essere "...specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale". Sempre con riferimento a questa tipologia di interventi, la stessa circolare, inoltre, precisa che "...l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono". Nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, dunque, l'agevolazione potra' essere fruita..."

In pratica la risposta è No in generale, con però le eccezioni sopra indicate, che portano a Si.

#6
In realtà, la detrazione al 36% per l'acquisto di condizionatore con pompa di calore esiste ormai da anni (escluso il 2012; ritornerà dal 2013).

Re: Detrazione fiscale 2012 per climatizzatori (confusione)

#8
L'argomento è obbligatoriamente tecnico. Cercherò di essere il più chiaro possibile.
Il problema nasce dalla stesura del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legge numero 201 del 6/12/2011.Tale articolo, in vigore dal 1° gennaio 2012, praticamente porta a regime la detrazione del 36%, "inserendola" nel nuovo articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, al comma 1 lettera H vengono indicati interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.
Cosa afferma questo famigerato comma 4: "La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Ora, non si sa quanto sia voluta la conseguenza di questa disposizione * (difatti la Guida dell'Agenzia, aggiornata a febbraio 2012, non ne parla proprio), ma attualmente la situazione, per assurda che sia, prevede che la spesa per il condizionatore con pompa di calore sia detraibile al 36% per pagamenti effettuati prima e dopo il 2012, ma non comprendendo quest'anno.
( * Forse si intendeva parlare solo dell'accorpamento del 55% nel 36% in vigore dall'anno prossimo.)
Eventualmente, occorreranno interpretazioni autentiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#9
Come volevasi dimostrare...
L'articolo 11, comma 3, del decreto legge 83/2012 del 26/6/2012 (cosiddetto decreto sviluppo) ha cancellato il riferimento all'1/1/2013.
Ecco il testo: "All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Tutto torna alla normalità. Evviva evviva.

Re:

#10
RedWhiteBlue ha scritto:Come volevasi dimostrare...
L'articolo 11, comma 3, del decreto legge 83/2012 del 26/6/2012 (cosiddetto decreto sviluppo) ha cancellato il riferimento all'1/1/2013.
Ecco il testo: "All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012".
Tutto torna alla normalità. Evviva evviva.
Grazie RedWB per esserti ricordato del thread e per averlo aggiornato a così poca distanza dall'emanazione del D.L.
Non è da tutti.
Dove sta una rosa e innanzitutto dove sta il vento? Il vento è tutto sempre fuori di sé, cioè folle. La follia è la foglia al vento e folle è proprio colui che si perde nel vento, come le foglie e i fiori degli alberi. (A. Conte)