bubamara98 ha scritto:Capisco il tuo stato d'animo, purtroppo dubito che tu riesca a farti quantificare e risarcire un qualunque tipo di danno.
Peraltro questo è quanto recita il Codice del Consumo:
http://www.dirittierisposte.it/Schede/T ... 4_art.aspx
"Responsabilità del venditore e del produttore.
Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al
rivenditore che è l’
unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetti dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore).
In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.
Di qui derivano due conseguenze:
sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto;
sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano diritti del consumatore, anche nel caso in cui vi sia un consenso di quest’ultimo indicato nel contratto di vendita.
L’art. 131 del Codice del Consumo prevede, infatti, che il venditore possa rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità tramite la cd. azione di regresso.
La norma prevede, infatti, il diritto del rivenditore, di rivolgersi a ritroso alla catena distributiva per chiedere il rimborso di quanto ha dovuto prestare al cliente finale in base alla garanzia.
Il consumatore non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve rivolgersi direttamente al rivenditore finale che è il soggetto con il quale ha contrattato e che ha potuto raccogliere le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del prodotto e rendersi conto delle sue aspettative.
Denuncia dei difetti.
Nell’ipotesi in cui il venditore si rifiuti di garantire l’assistenza al cliente il consumatore deve:
denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi dalla scoperta. Il consumatore può formulare direttamente la denuncia per iscritto con lettera raccomandata, via mail o fax oppure può rivolgersi alla Camera di Commercio o ad una associazione di consumatori. La comunicazione non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha nascosto;
se la denuncia non ha avuto esito positivo può scegliere di attivare delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio o le Associazioni dei consumatori;
può agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore;
può segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato i casi di pratiche commerciali scorrette tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita".
Secondo il Codice del Consumo non puoi citare in giudizio la Scavolini ma solo il rivenditore che è il vero responsabile del fatto che non ti ha reso sufficientemente edotto sulla delicatezza del materiale che hai scelto.
Ti faccio un esempio: se tuo figlio avesse urtato contro le ante inferiori giocando e le avesse graffiate avresti dedotto che Scavolini vende materiali scadenti? Avresti chiesto la riparazione del danno? Eppure qui sul forum ci sono stati casi di persone che hanno "denunciato" come beni difettosi cassetti portaposate che si sono segnati al primo utilizzo.. se accidentalmente urti sul bordo di un cassetto e lo segni puoi definire "difettoso" il materiale? Forse anziché laccato o impiallacciato dovevi prendere un bel laminato o un Fenix..
Naturalmente sono ragionamenti che lasciano il tempo che trovano.
Non hai però risposto ad una domanda che avevo posto qualche commento fa: le tue ante sono laccate anche internamente o sono il tipo "economico" con laccatura solo esterna? E nella parte interna sono rovinate?