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da guggenheim
CIRCOLARE 121 DEL 1998
Oggetto:
Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre
1997, n. 449. - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili
in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia
Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti.
Sintesi:
Con la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle finanze e del
Ministero dei lavori pubblici venivano forniti gli opportuni chiarimenti in
merito alle disposizioni riguardanti la detrazione del 41% spettante per le
spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimanio edilizio e di
ripristino delle unita' immobiliari dichiarate inagibili in seguito agli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
Con la presente circolare integrative vengono forniti ulteriori chiarimenti
per consentire una uniforme applicazione delle disposizioni in questione.
Testo:
1. Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo
1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41 (concernente il
regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni
per le spese di ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione,
con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al Centro
di Servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione
concernente la data di inizio lavori) nonche' la circolare 24 febbraio 1998,
n. 57/E, del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici,
illustrativa delle disposizioni riguardanti la detrazione del 41% spettante
per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate
inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia
Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei citati atti
amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in merito ad aspetti particolari
che interessano la materia di cui trattasi, con la presente circolare vengono
forniti ulteriori chiarimenti per consentire una uniforme applicazione delle
disposizioni in commento.
2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione.
Con la richiamata circolare n. 57/E e' stato precisato che la
detrazione ai fini dell'Irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste
sono rimaste effettivamente a loro carico, al possessore o al detentore
dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori e cioe', al proprietario o al
nudo proprietario, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,
usufrutto, abitazione), nonche' all'inquilino o al comodatario. E' stato,
inoltre, specificato che tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci
di cooperative non a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non
ancora titolari di mutuo individuale, mentre i soci di cooperative a
proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi, sono compresi, tra i detentori
dell'immobile. Nella menzionata circolare e' stato inoltre chiarito che il
possessore o detentore dell'unita' immobiliare residenziale puo' anche
assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se
l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi
non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa ne' bene alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta L'attivita' dell'impresa medesima.
La stessa circolare ha precisato che la detrazione trova, altresi',
applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che
producono redditi in forma associata (cioe' le societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati nonche'
imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti
che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla
base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello
stesso articolo 5 del Tuir.
Cio' premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.
2.1. Familiari conviventi.
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purche' ne
sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui
eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo e'
opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre,
chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima e' costituito
dall'essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il
possessore intestatario dell'immobile.
Non e' richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e,
pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del
modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende
fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, ne'
al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare
tale situazione. Si fa tuttavia presente che la predetta documentazione
(consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante i fatti in questione) dovra', invece, essere esibita o
trasmessa in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria. Si
precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme
restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano
intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che
fruisce della detrazione.
2.2. Futuro acquirente.
La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni
previste, anche al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso
dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le
spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione, e' necessario che:
a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unita'
immobiliare;
b) per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del
registro competente;
c) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del modulo
di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente deve
presentare al centro di servizio competente.
Non e' richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del
promittente venditore cio' in quanto l'autorizzazione stessa puo' ritenersi
implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel
possesso del futuro acquirente. E' appena il caso di precisare che la
detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero
e di ristrutturazione effettuati sull'unita' immobiliare e che, pertanto, tali
spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative
all'acquisto dell'unita' immobiliare.
2.3. Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione.
L'imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una unita'
immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41%
delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del
DPR n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso
corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare
dell'imprenditore e, pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile e'
tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo
il valore normale e ad emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione del
reddito d'impresa; infatti l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce
che tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni indicati nel comma 1
dello stesso articolo 53, destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, mentre in detto articolo non sono menzionate le
prestazioni di servizio rese per le stesse finalita'. Pertanto, considerato
che le predette prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del
reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini del
particolare reddito in quanto non inerenti all'attivita' svolta.
Tanto premesso si ritiene che l'imprenditore in questione ha diritto
alla detrazione del 41% sia relativamente all'acquisto dei materiali
utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute
per il personale impiegato nonche', ovviamente, per le spese di interventi
realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non
e' necessario che le relative spese siano comprovate da un pagamento con
bonifico poiche' l'utilizzo risultera' comunque dalla contabilita' tenuta
dall'imprenditore e dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione
Iva.
2.4. Lavori eseguiti in proprio.
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla
detrazione del 41%, sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto
dei materiali utilizzati.
2.5. Soci di cooperative a proprieta' divisa e a proprieta' indivisa.
Come gia' detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i soci di
cooperative, sia a proprieta' divisa, in quanto possessori dell'immobile, che
a proprieta' indivisa, in quanto detentori dell'immobile. Cio' premesso
vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1. Soci di cooperativa a proprieta' divisa.
I soci di cooperative a proprieta' divisa per gli interventi relativi
alle singole unita' immobiliari possedute devono attenersi alle istruzioni
impartite per i possessori e, quindi, non devono allegare al modulo di
comunicazione della data di inizio dei lavori all'Amministrazione finanziaria
la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla
cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese
quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al
Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In
quest'ultimo caso, nello spazio del citato modulo riservato all'indicazione
del codice fiscale del condominio deve essere indicato il codice fiscale della
cooperativa. Devono inoltre essere osservate le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo
irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e
non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,
i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite
bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i pagamenti
possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci,
direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
Il possesso dell'unita' immobiliare da parte del singolo socio deve
almeno risultare da uno specifico verbale di assegnazione dell'unita'
immobiliare da parte della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, e'
necessario richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa
ed indicare i relativi estremi nell'apposito spazio del modulo di
comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio dei lavori.
2.5.2. Soci di cooperative a proprieta' indivisa.
Per gli interventi relativi alle singole unita' immobiliari detenute, i
soci di cooperative a proprieta' indivisa devono osservare le istruzioni
impartite per i detentori. Pertanto tali soggetti devono allegare al modulo
di comunicazione della data di inizio dei lavori all'Amministrazione
finanziaria anche la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori
rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese
quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al
Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In
quest'ultimo caso, nello spazio riservato all'indicazione del codice fiscale
del condominio deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa.
Devono inoltre essere osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo
irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e
non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,
i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite
bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici i pagamenti
possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci,
direttamente dalla cooperativa, se commissionati a terzi, e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
La detenzione dell'unita' immobiliare da parte del singolo socio deve
almeno risultare da uno specifico verbale della cooperativa. Per avere diritto
alla detrazione, e' necessario richiedere la registrazione del suddetto
verbale della cooperativa ed indicare i relativi estremi nell'apposito spazio
del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori.
2.6. Unico proprietario di un intero edificio.
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e
siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu' unita'
immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla
detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.