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A) INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La normativa relativa è diversa a seconda del periodo in cui sono stati stipulati i mutui.
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo, ed a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un familiare) alla data dell’ 8/12/93 e, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro o di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.
Se l’immobile è intestato ad uno solo dei due coniugi, la detrazione spetta solo a quest’ultimo in proporzione alla sua quota di mutuo.
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato dopo l’ 1/1/93, la detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20 complessivo per tutti gli intestatari del mutuo, ed a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un familiare) entro sei mesi dall’acquisto (entro l’ 8/6/94 per i mutui stipulati nel corso del 1993) ovvero entro un anno a partire dai mutui stipulati dal 2001. Il diritto viene mantenuto se il contribuente ha variato l’abitazione principale per motivi di lavoro verificatisi dopo l’acquisto.
Al riguardo, si precisa che “adibire” la casa ad abitazione principale, non significa necessariamente trasferirvi la residenza anagrafica, in quanto è sufficiente che in essa vi sia la “dimora abituale” del contribuente, che può essere attestata anche da un’apposita autocertificazione resa dal contribuente interessato, diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
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http://www.commercialistatelematico.com ... =mutui.htm