Il contratto di locazione transitorio

- 06 luglio 2015

Contratto locazione transitorio

Tempo di vacanze, tempo di case in affitto per brevi periodi. Tuttavia, dopo aver scelto l’appartamento che meglio soddisfa le nostre esigenze nella località di villeggiatura dei nostri sogni, è essenziale prestare massima attenzione al contratto di locazione transitorio inviato dal proprietario. Tre sono le tipologie di accordo di locazione per finalità turistica di cui si può usufruire: la locazione turistica lunga detta anche contratto casa vacanze o uso villeggiatura e in questo caso la durata della permanenza spazia da uno a due-tre mesi; la locazione turistica breve oppure contratto “brevi vacanze” dove la durata della permanenza è ridotta, in genere dieci/quindici giorni fino a un mese massimo e locazione turistica molto breve con formula “weekend” in cui la vacanza è brevissima, un fine settimana o pochi giorni. Il riferimento legislativo è il Codice Civile, soprattutto gli articoli 1571 e seguenti, non la Legge n. 431 del 1998 sulle locazioni in genere. Ciò vuol dire che la locazione per scopi turistici non è soggetta alle normative programmate per la locazione generale e viene lasciata ampia disponibilità alle parti nell’identificazione dell’accordo più idoneo per entrambi.

Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria

A prescindere dalla tipologia, il contratto di locazione transitorio deve essere stipulato in forma scritta. Si tratta di un obbligo per favorire l’inquilino che riceve l’immobile così come illustrato nell'accordo, ma anche il proprietario dato che, in caso di danni all’abitazione, o addirittura furto o incendio, può tutelarsi nei confronti dell’inquilino. Nell’accordo, sia a uso villeggiatura, breve ma anche con la formula weekend, devono esse incluse clausole dettagliate riguardanti le modalità di pagamento del canone di locazione, l’eventuale deposito cauzionale e l’impiego degli spazi accessori, se disponibili, come il posto auto o la cantina.

Ma a quanto ammonta il deposito cauzionale? Generalmente è pari al 30% del canone e costituisce il primo passo per prenotare l’appartamento. Nel contratto inoltre possono essere segnalati forfettariamente i consumi di gas, luce e acqua che si possono pagare direttamente nel canone di locazione o a parte, in base al contratto. Inoltre il contratto deve essere munito dell’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica.

Contratto di locazione ad uso transitorio

Il proprietario ha l’obbligo di consegnare l’immobile in buono stato, con tutte le caratteristiche segnalate nel contratto, mentre l’inquilino ha il dovere di averne cura ed è responsabile di tutti i danni che dovessero avere luogo. Prima di firmare il contratto, meglio controllare insieme al proprietario le condizioni dell’immobile, i mobili e la funzionalità di elettrodomestici presenti in casa. Inoltre l’inquilino deve osservare il regolamento condominiale se esiste e tutte le regole del vivere civile. Qualora la locazione superi i trenta giorni, come nel caso del contratto breve e quello a uso villeggiatura, il locatore deve registrarlo all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla stipulazione o dall’inizio della locazione. Il proprietario dell’immobile può recarsi direttamente nell’ufficio territoriale dell’Agenzia e compilare il modello RLI oppure incaricare un professionista in sua vece.

Inoltre, per il proprietario dell’immobile, per affittare la casa vacanza non è necessaria neanche aprire partita IVA. Ciò perché l’attività è solo saltuaria, per un numero determinato di giorni all’anno. Il proprietario deve adempiere ad un altro obbligo rilvante, ossia la denuncia all’autorità locale di Pubblica sicurezza entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, compilando appositi moduli che si trovano sul sito internet della polizia di Stato, i quali andranno consegnati di persona o spediti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

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