Redazione - 24 agosto 200624 agosto 2006
Come smaltire i rifiuti elettrici secondo la nuova legge che entra in vigore a fine anno. Ecco qualche raccomadazione da non sottovalutare
Redazione - 24 agosto 200624 agosto 2006
Grandi e piccoli elettrodomestici, televisori, computer, monitor, apparecchi d’illuminazione, strumenti di monitoraggio, tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici insomma (denominati RAEE - acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), entro fine anno, una volta esaurito il loro ciclo di vita, non andranno più smaltiti come rifiuti urbani, ma raccolti separatamente. Sono circa 6,5 milioni le tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte ogni anno in Europa, pari al 4 per cento circa dei rifiuti urbani di tutta l'Ue. Solamente in Italia, poi, i rifiuti urbani appartenenti alla categoria Raee ammontano a oltre 89mila tonnellate, delle quali il 58,7 per cento risulta pericoloso per la salute umana o ambientale. I produttori di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno inoltre più immettere sul mercato prodotti contenenti sostanze pericolose per l’ambiente e non più recuperabili quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, difenile polibrominato (PBB), o etere di difenile polibrominato (PBDE).
Gli stessi produttori avranno l’obbligo di fornire al consumatore adeguate informazioni, che verranno riportate nelle istruzioni per l’uso degli apparecchi, riguardanti le modalità per effettuare la raccolta differenziata, l’indicazione della possibilità di riconsegnare al distributore il prodotto all’atto dell’acquisto di uno nuovo dello stesso tipo e i potenziali rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente causati dalla presenza di sostanze pericolose negli apparecchi e da un uso improprio di questi ultimi o di una loro parte. Ai produttori spetterà l’obbligo, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, di creare i sistemi per la raccolta differenziata e di organizzare lo smaltimento in totale sicurezza ambientale. Lo potranno fare demandandon l’incarico a terzi, consorziandosi tra loro, o ancora accordandosi con i Comuni. La normativa prevede anche (art. 10) che il produttore possa indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In questo caso il distributore indicherà separatamente all’acquirente finale (visibile fee) il prezzo del prodotto ed il costo (identico a quello individuato dal produttore) per la gestione dei RAEE storici. Questi sono i risultati a cui è approdato un lungo percorso iniziato con la Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), successivamente modificata dalla Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003. I provvedimenti europei sono stati recepiti in Italia con il Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005. L’attuazione definitiva del decreto, che doveva entrare in vigore il 13 agosto scorso, dipende dall’emanazione dei decreti attuativi ministeriali recanti norme sul funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee e sull'istituzione del Comitato di vigilanza sulla gestione dei Raee e non verrà comunque rinviata oltre il 31 dicembre 2006. Le autorità nazionali dovranno stilare un Registro dei produttori, che fornisca il numero di prodotti messi sul mercato, raccolti, recuperati e riciclati. Questi dati verranno comunicati alla Commissione Europea ogni due anni. Entro il 31 dicembre 2008, inoltre, dovrà essere raggiunta la soglia di almeno 4 Kg l'anno pro capite di RAEE ottenuto tramite raccolta differenziata. Per gli inadempienti agli obblighi dettati dalla legge, sono previste alcune sanzioni distinte: dai 150 ai 400 euro per il rivenditore che si rifiuti di ritirare l’usato gratuitamente; dai 30mila ai 100mila euro per il produttore che non organizzi i sistemi di raccolta differenziata; dai 2mila ai 5mila per i produttori che non informino i consumatori dei rischi dei RAEE; dai 200 ai 1000 euro ad apparecchio per i produttori che immettano sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche senza il simbolo di raccolta separata o con informazioni non sufficienti.