- 14 gennaio 2019

Riscaldamento centralizzato

Riscaldamento centralizzato: le nuove leggi in merito al distacco dal riscaldamento centralizzato dei condomini

- 14 gennaio 2019

Il discomfort del riscaldamento centralizzato

Che il riscaldamento nei condomini crei discomfort è un fatto risaputo: quando anziani e degenti si trovano a loro agio con una temperatura, al contrario studenti e coppie giovani, si trovano a dover spalancare le finestre anche in pieno inverno per avere il clima per loro ideale. Inoltre poi, il riscaldamento centralizzato crea un altro problema: non tutti i piani si scaldano allo stesso modo, poiché la temperatura è disomogenea salendo con i piani, e questo crea un ulteriore problema, poiché non sempre chi vi vive è appropriato rispetto alla temperatura che si presenta all’interno. Spesso, infatti, accade che in appartamenti dalla temperatura più alta si trovino persone che patiscono il caldo mentre in locali più freddi ci siano anziani o bambini piccoli. Proprio per questo sarebbe ottimale lasciare la libertà a ognuno di preferire un riscaldamento centralizzato o meno, affinchè anche gli sprechi siano ridimensionati.  

Riforma del condominio: possibile distacco riscaldamento centralizzato

Dal 18 giugno 2013 è stato reso possibile il distacco dal riscaldamento centralizzato nei condomini, con l’entrata in vigore della legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, ”Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. Questa riforma ha reso possibile per l’appunto il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato dell’edificio a patto che non si arrechino disagi e squilibri di funzionamento, osi creino aggravi di spesa per i condomini che restano collegati alla rete. Questo porta un beneficio notevole a chi solitamente vive la casa in modo diverso magari a periodi, o perché lavora fuori sede, poiché così facendo si può gestire la spesa in maniera del tutto personale, considerando anche un notevole risparmio energetico dato dallo spegnimento quando fuori casa.

Il distacco dal riscaldamento centralizzato nello specifico

Modificando l’art.1118 del codice civile è possibile definire che il condominio possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento nel momento in cui non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, condizioni da cui non si prescinde. Quindi, se non sussistono una delle due condizioni il distacco è possibile. Un altro elemento decisivo per il distacco o meno dal riscaldamento centralizzato è dato dagli “squilibri di funzionamento”, ovvero superare con il distacco dalla rete condominiale l’equilibrio di temperatura che si deve mantenere, stabilito in 20 gradi, con tolleranza in eccesso di 2 gradi. Questo comporterà l’impossibilità di distacco dalla rete condominiale poiché verrebbe meno una delle due condizioni che lo permetterebbero. Spetta quindi al condomino provare tramite perizia di un tecnico di garantire le due clausole, e inoltre, il condomino distaccato non deve più partecipare alle spese ordinarie ma solo a quelle straordinarie, alla conservazione e messa a norma dell’impianto stesso. 

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