- 26 agosto 2015

Che cos' è l'APE 2015

Introdotta con il decreto legislativo 192/2005 e modificata dal decreto legge 63/2013, la certificazione energetica prevede ora l’APE, Attestato Prestazione Energetica al posto dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Il nuovo sistema classifica il consumo annuale di energia all'interno di un immobile, dando informazioni immediate riguardo l’aspetto energetico dell'edificio. Inoltre, alcune Regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento) hanno legiferato in maniera specifica sull'argomento, mentre le altre si rifanno soltanto all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005. Per questo, dal 1° luglio, entrerà in vigore il decreto attuativo del decreto legge 63/2013, in modo da aggiornare la normativa alle direttive europee sugli edifici a energia quasi zero. In questo modo saranno previsti nuovi metodi per calcolare le prestazioni energetiche e per compilare la certificazione energetica.

Cosa prevede l'APE 2015

Per l'APE 2015, attestato prestazione energetica, cambieranno le norme tecniche di riferimento per calcolare le prestazioni energetiche degli immobili e da rispettare nella costruzione di nuovi edifici, per la loro ristrutturazione e per le riqualificazioni energetiche. In particolare, sono fissati i requisiti minimi (da aggiornare ogni 5 anni) per quanto riguarda la prestazione energetica di nuove costruzioni o di edifici ristrutturati. Infine, entro il 31 dicembre 2020 gli immobili di nuova costruzione devono essere a energia quasi zero. Le nuove disposizioni si applicano soltanto alle Province autonome ed alle Regioni che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE, in modo da applicare in modo omogeneo la norma su tutto il territorio italiano.

Quando serve l'APE

L'APE, attestato prestazione energetica, deve essere allegato in tutti i contratti di compravendite e di locazione deve essere reso disponibile e fruibile per tutti i potenziali acquirenti dell'immobile. L'APE può essere consegnato alla stipula del contratto preliminare. Se tuttavia, l'immobile in vendita è già dotato di una certificazione ACE, non bisogna stilare un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (sempre che l’ACE sia ancora valido e che l'immobile non sia stato riqualificato in modo da modificarne le prestazioni energetiche). L'APE deve essere allegato a tutti gli atti per il trasferimento oneroso o gratuito di proprietà e/o di diritti (donazioni, permute, patti di famiglia, ecc). L'Attestato di Prestazione Energetica non può essere assolutamente sostituito da un accordo tra le parti: un accordo tra locatario e locatore o tra acquirente e venditore è inammissibile ed è illegittimo (secondo le norme del diritto privato) e rende, di conseguenza, nullo il contratto. Quest'ultimo infatti non ha effetto e in nessun caso può essere sanato.

Chi può stilare l'APE

L'APE, attestato prestazione energetica, deve essere allegato obbligatoriamente ai contratti di compravendita immobiliare e deve essere stilato esclusivamente da un tecnico specializzato abilitato, chiamato certificatore energetico. Quest'ultimo può essere una persona fisica, ma anche una società. Le società abilitate a diventare certificatori energetici, nel caso al loro interno operino tecnici abilitati, sono: - enti pubblici ed organismi di diritto pubblico che operano all'interno dei settori energetici ed edili; - organismi pubblici e privati (accreditati presso Accredia) che sono qualificati per compiere ispezioni nelle opere e negli impianti di ingegneria civile e nelle costruzioni edili; - società di servizi energetici (le cosiddette ESCO).

Requisiti certificatore energetico

Inoltre, il certificatore energetico deve essere indipendente: per questo deve sottoscrivere una dichiarazione (che si trova all’interno dell'APE, attestato prestazione energetica), in cui si attesti, sotto la propria responsabilità penale, l’assenza di conflitto di interessi, in quanto non è coinvolto nè nella progettazione nè nella realizzazione dell’edificio in questione. In più, il certificatore energetico dichiara che non esistono conflitti d'interessi riguardo ai vantaggi che può trarre il richiedente, con cui non può esistere rapporto di parentela (almeno fino al quarto grado). Il certificatore energetico deve essere laureato (in settori attinenti alla sua professione), deve essere iscritto al collegio oppure all’albo professionale e deve essere in possesso di un certificato integrativo (della durata di 64 ore) con esame finale, in cui si attesti l’esperienza del tecnico nella progettazione di edifici e di impianti. Questi corsi di formazione possono essere organizzati dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle università, dagli ordini e collegi professionale e dagli enti di ricerca.

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