- 17 giugno 2015

La donazione immobiliare

Il lascito immobiliare è un contratto che prevede il trasferimento di un bene immobile da un soggetto ad un altro: il donante, ossia colui che elargisce il bene, e il donatario, ossia il destinatario dell'elargizione. Si tratta di un tipo di contratto che viene definito a titolo gratuito, senza cioè il versamento di alcuna somma di denaro tra le parti, che per avere una sua validità deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto davanti ad un notaio ed in presenza di due testimoni. L'atto di donazione immobiliare è un contratto che si perfeziona con uno scambio di volontà di due soggetti, pertanto la manifestazione del pensiero di entrambi deve essere chiaro ed inequivocabile, dettato da un libero convincimento e non da altri motivi. Il donante deve esprimere in maniera assolutamente univoca l'intenzione di trasmettere in dono l'immobile così come il beneficiario, se lo ritiene opportuno, deve accettarlo espressamente, solo così il negozio giuridico può intendersi valido e dunque produttivo di effetti nella sfera personale del donante e del donatario.

Motivi che spingono a fare una donazione

L'atto di donazione immobiliare è un contratto di liberalità che anticipa l'apertura della successione, che avviene solo in seguito alla morte, ed ha l'utilità di consentire al donante di disporre di un bene facendone dono ad un altro. In genere, la maggior parte delle donazioni vengono effettuate dai genitori in favore dei figli, ma esistono casi in cui vengono fatte anche tra amici, compagni o, ad esempio, tra la persona anziana e la sua badante. Per potere fare un lascito non è necessaria la presenza di un vincolo di sangue ma basta semplicemente avere l'intenzione di trasferire un dato bene.Il motivo per cui si opta per questo tipo di negozio giuridico è perchè fondamentalmente il donante ha il desiderio di assegnare, in maniera gratuita, sotto forma di regalo, la casa, o altro tipo di bene immobile, al beneficiario, e vuole farlo immediatamente, senza attendere di fare testamento e senza attendere troppo tempo. Trattandosi appunto di una forma di regalo, seppur di un bene di una certa consistenza e valore, può essere fatto in qualunque momento ritenuto opportuno.

Normativa sulla donazione immobiliare

Il lascito immobiliare, essendo un contratto che deve essere stipulato e sottoscritto tra due parti, per la sua validità deve sottostare ad alcune regole, da intendersi come tassative.Per potere donare è necessario essere capaci di agire, non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati o persone assoggettate all'amministrazione di sostegno. Possono essere donati solo beni che, al momento della stipula del contratto, si trovano all'interno del patrimonio del donante, non è dunque possibile donare beni futuri, che si presume cioè faranno parte un domani della sua disponibilità. E' possibile donare a bambini ancora non nati o non ancora concepiti e, quando l'atto di donazione è rivolto a minori, questi possono accettare solo tramite un genitore o di chi ne fa le veci, dietro autorizzazione del giudice competente in materia. Poiché il donativo è un contratto bilaterale, può essere revocato per accordo di entrambe le parti e mai per iniziativa del solo donante. Esiste solo un'eccezione, che prevede la revoca da parte degli organi giudiziari, per ingratitudine del donatario, qualora si macchiasse di gravi reati, o per sopravvenienza di figli.

Aspetti fiscali della donazione immobiliare

Il lascito immobiliare, come ampiamente detto, è un contratto e come tale è sottoposto alla normativa fiscale che riguarda il deposito di atti notarili. Sottoscrivere una regalia non è esente da costi, in quanto, nonostante si tratti di un negozio giuridico a titolo gratuito tra le parti, il donante è obbligato al pagamento delle imposte statali. L'importo di tali tributi, da versare contestualmente alla registrazione dell'accordo giuridico, non è unico ma varia a seconda del valore del bene immobile donato e del vincolo di parentela intercorrente tra donante e beneficiario. Con il variare di tali dati varia anche l'aliquota applicabile, ad esempio con un bene donato del valore massimo di un milione di euro elargito al coniuge, ai figli o ai genitori, l'imposta avrà un'aliquota pari al 4%, del 6% se i destinatari sono fratelli o altri parenti sino al quarto grado e, infine, dell'8% se si tratta di estranei, non consanguinei. È bene ricordare, inoltre, che, a questa imposta deve essere aggiunta anche l'imposta di registro, del valore all'incirca di 200 euro, necessaria per la registrazione dell'atto di donazione presso l'Agenzia delle Entrate.

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