Redazione - 19 maggio 201619 maggio 2016
Il Certificato di agibilità immobili può essere con destinazione residenziale, commerciale, artigianale e industriale. ecco tutto quello che c'è da sapere.
Redazione - 19 maggio 201619 maggio 2016
La domanda in bollo deve avere la seguente documentazione "minima": - copia dichiarazione per iscrizione in catasto; - dichiarazione del richiedente, che l'opera è conforme al progetto, prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti; - dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti, e certificato di collaudo degli stessi, se previsto; - certificato di collaudo statico per costruzioni in c.c.a. o struttura metallica; - certificato di rispondenza dell'opera per interventi strutturali; - dichiarazione di conformità delle opere alla normativa in materia di accessibilità e superamento barriere architettoniche a firma di un tecnico abilitato. Ogni comune potrebbe richiedere altri documenti: - relazione sul risparmio energetico a firma di tecnico abilitato; - convenzione con ditte autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali; - autorizzazione/dichiarazione allaccio pubblico acquedotto; - autorizzazione scarico acque reflue; - certificato prevenzione incendi, se dovuto; - autorizzazione emissione fumi, se dovuto; - valutazione impatto acustico se dovuto; - attestato prestazione energetica; - versamento diritti di segreteria.
Il procedimento per il rilascio del Certificato di Agibilità. Entro 10 giorni dalla domanda, il responsabile per l' edilizia, comunica il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Dirigente o il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, previa eventuale ispezione dell' edificio e verifica della documentazione presentata, rilascia il certificato di agibilità. Il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa non in possesso già dell' amministrazione comunale. In questo caso, decorrono nuovamente 30 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Trascorsi inutilmente 30 giorni nel caso sia presente il parere della ASL o 60 giorni in caso di autodichiarazione, l' agibilità si intende attestata (silenzio assenso). Può essere chiesta per singoli edifici o porzioni di costruzioni, purchè funzionalmente autonomi, per singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse.
Un tempo si parlava di abitabilità per edifici residenziali, e di agibilità per immobili destinati ad altri usi, come uffici o locali commerciali. Oggi i due termini sono stati equiparati, ed unificati, perciò si parla solo di agibilità. Oggi il certificato di agibilità è normato dagli articoli 24 - 25 - 26 del D.P.R. nr. 380 del 06 Giugno 2001, e S.M.I. (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei loro impianti. Il certificato di agibilità può essere richiesto dal proprietario, dal titolare del permesso di costruire, dalla SCIA, dalla DIA, o dalla Comunicazione Inizio Lavori Attività Edilizia Libera o loro successori o aventi causa.
Il certificato di agibilità va richiesto in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni dell' edificio (anche parziali) o interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell' edificio e dei suoi impianti quali ad esempio il cambio di destinazione d' uso o la ristrutturazione edilizia che comporti delle modifiche sostanziali delle caratteristiche dell' edificio, "entro 15 giorni dall' ultimazione dei lavori". La mancata presentazione della domanda di agibilità comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 77,00 ad € 464,00. Il certificato di agibilità va richiesto allo sportello per l' edilizia del Comune dove è ubicato l' immobile. Il certificato di agibilità non ha scadenza. Lo stesso può essere revocato per i seguenti motivi : - nel caso in cui il fabbricato abbia subito dei danni strutturali, ad esempio per un terremoto o un incidente, tali da compromettere la stabilità dell' edificio e quindi la sicurezza delle persone; - per ragioni igienico - sanitarie ed in seguito ad ordinanze di sgombero.