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- 08 giugno 2015

Contratto transitorio

Il contratto transitorio di locazione è un tipo di patto di affitto che viene utilizzato per soddisfare esigenze temporanee che non siano a finalità turistica. Il locatore affitta per un periodo limitato nel tempo un immobile ad uso abitativo dietro il pagamento di un canone. Le esigenze transitorie devono essere ben individuate, come ad esempio quelle che riguardano gli studenti universitari per i quali si stipula un accordo ad uso transitorio particolare chiamato contratto per esigenze abitative di studenti universitari. La legge stabilisce un termine minimo e massimo per i contratti transitori di locazione: la durata minima di tali contratti non può essere inferiore a 1 mese, la durata massima non può, invece, superare i 18 mesi. Se vengono pattuiti periodi inferiori a 1 mese o superiori a 18 mesi la clausola è nulla e si riporta il patto alla durata minima o massima stabilita dalla legge.

Contratto transitorio di locazione

Per redarre un contratto transitorio di locazione bisogna utilizzare i modelli messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Nel documento devono essere contenuti determinati elementi tra i quali ricordiamo le generalità di entrambe le parti, proprietario e affittuario, una descrizione particolareggiata dell'immobile posto in locazione, l'importo del canone e le modalità di pagamento e la durata di locazione (che non può essere inferiore a 1 mese e superiore a 18 mesi), l'esigenza transitoria deve essere anche certificata con appositi documenti da allegare al documento di locazione e una clausola nella quale il conduttore dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione riguardante l'immobile compresa l'attestato di prestazione energetica (APE). Se manca la specificazione dell'esigenza transitoria il contratto si trasformerà automaticamente in un accordo a canone libero della durata di 4 anni + 4 anni.

Contratto transitorio affitto

I contratti transitori di affitto non necessitano di una disdetta poichè la durata della locazione è dichiarata all'interno dello stesso. Se la transitorietà è dovuta a ragioni che riguardano il locatore esso prima della scadenza deve confermarle altrimenti il conduttore potrà continuare a godere dell'uso dell'immobile con un contratto a canone libero della durata di 4 anni + 4 anni. Se il locatore, pur comunicando i motivi della transitorietà entro 6 mesi non utilizza l'immobile per quanto dichiarato può essere condannato a risarcire il conduttore del danno subito per un massimo del pagamento di 36 mensilità di canone pattuito oppure sarà costretto a ripristinare il patto di locazione in forma ordinaria. Se da una delle due parti c'è la volontà di prolungare il contratto transitorio di affitto deve comunicarlo all'atra parte prima della scadenza in essere tramite raccomandata allegando anche le motivazione del perdurare della esigenza transitoria.

Contratto transitorio di affitto

Il canone che si paga per un contratto transitorio di affitto viene stabilito liberamente dalle parti tramite un canone libero. In alcune zone di Italia, però, accordi territoriali ne determinano l'importo. Ne sono un esempio alcune città di area metropolitana come Milano, Venezia, Roma, Bologna, Genova, Napoli, Firenze, Bari, Torino, Catania e Palermo. Anche i Comuni confinanti con le città di area metropolitana elencata sono vincolati ad un canone determinato da accordi territoriali e lo sono anche i Capoluoghi di provincia. In queste zone, quindi, non potrà essere deciso un canone libero tra le due parti, ma ci si dovrà attenere a quelli stabiliti dai Comuni. Il pagamento del canone di locazione non può avvenire tramite denaro contante, si dovranno, quindi, scegliere metodi di pagamento alternativi che risultino tracciabili come ad esempio il bonifico bancario o postale e l'assegno circolare.

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