- 26 giugno 2015

La legislazione italiana in merito alla figura dell'affittuario

La definizione di affittuario nella legislazione italiana è inquadrata nell'art. 1615 del Codice Civile che definisce l'affitto come una "locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva". Quindi, una effettiva obbligazione tra due soggetti, il proprietario della "cosa" intesa come abitazione, immobile in generale, fondo rustico ecc. e l'affittuario che, per il godimento della "cosa" paga un canone di affitto. Il contratto tra le due parti, appunto l'obbligazione, è contraddistinto dal fatto che si trasferisce con esso il godimento dei beni produttivi ad una figura che assume obblighi specifici verso il proprietario, oltre che a pagare a quest'ultimo il relativo corrispettivo mensile. L'inquilino è comunque tenuto a mantenere il bene indenne, non può cedere il contratto di affitto a terzi (divieto di subaffitto), né può modificare la destinazione e l'uso dell'immobile affittato

Obblighi

Tra gli obblighi imprescindibili dell'affittuario c'è - innanzi tutto - quello di pagare un canone di locazione, di curare la conduzione dell'immobile e mantenere integra ogni cosa appartenente all'immobile. E' concesso all'inquilino di poter effettuare innovazioni che possano accrescere e incrementare il valore dell'immobile senza alterarne la struttura mentre - di contro - non è consentito effettuare modifiche, lavori straordinari che alterino o modifichino la natura e lo spazio dell'immobile. Tutti i lavori di ordinaria amministrazione, le riparazioni temporanee che non prevedano la sostituzione materiale di apparecchi e strumenti ad uso dell'immobile sono da considerarsi a cura e spese dell'inquilino. Il videocitofono, la caldaia, l'ascensore, strumenti a corredo della casa per il buon funzionamento della stessa, sono invece considerati di straordinaria manutenzione e quindi di spettanza della proprietà

Il contratto di affitto

L'uso e l'affitto dell'immobile si concretizzano nella sottoscrizione di un contratto di locazione tra proprietario e locatario nel quale sono determinati la durata e il momento in cui viene consegnato il bene, la descrizione del bene locato e delle suppellettili esistenti all'interno e a corredo della casa per il buon funzionamento di essa. il canone stabilito tra le parti per il godimento del bene. Nel contratto possono essere previsti divieti e limitazioni per l'inquilino, per esempio riguardanti l'obbligo a non sublocare l'immobile ad altri senza il consenso della proprietà, oppure quello di prevedere un adeguamento del canone di anno in anno, rilevabile secondo gli indici ISTAT. I contratti e le modalità contrattuali possono essere considerati ad "equo canone" secondo la legge 431/1998 o a canone libero o calmierato ovvero a canone concertato.

La casa e il futuro prossimo

La tendenza degli italiani è stata sempre quella di procurarsi un "tetto" sicuro. Di qui il senso della proprietà per i più fortunati e per chi ha potuto approfittare della possibilità offerta dal sistema bancario ante 2007, prima della più grande crisi che abbia mai colpito il mondo intero. Prima in altre parti del mondo, poi in Europa, si è fatto strada un sistema di acquisto della proprietà legato ad un canone di affitto a riscatto. L'affittuario paga un canone che viene detratto dal maggior costo dell'appartamento locato, di proprietà di terzi, e ne diventa proprietario dopo aver pagato l'ultimo canone di affitto. Un sistema innovativo, risolutivo del problema casa e nell'ottica di "una casa per tutti", che va contro le lobby di grandi immobiliaristi e contro le banche che oggi sono colme di immobii.

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