Guida alla detrazione interessi mutuo

- 11 ottobre 2014

Detrazione interessi mutuo abitazione principale

Le detrazioni d'imposta sono delle somme che, per legge, vanno a ridurre l'IRPEF dovuta, su base annua, fino a concorrenza del suo ammontare; questo significa che la somma delle spese detraibili può essere uguale ma non superiore all'imposta lorda. Tali sconti fiscali si applicano in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, e sono individuati, nonché disciplinati, dalle norme contenute nel TUIR (D.P.R. 917/86) o da leggi speciali. Il Legislatore ha previsto che, tra gli oneri detraibili, rientrino anche gli interessi passivi corrisposti agli Istituti di credito a seguito della concessione di un mutuo ipotecario, contratto per l'acquisto, o la costruzione, della prima casa. Tali oneri maturano per tutta la durata del prestito, e sono individuabili dalla documentazione di sintesi che viene inviata periodicamente dalla banca. Le somme da considerare sono solamente quelle inerenti la parte finanziaria delle rate di rientro, e non anche quelle che si riferiscono alla quota capitale. La detrazione interessi mutuo abitazione principale è sottoposta a determinate condizioni e limitazioni; nei prossimi paragrafi, approfondiremo entrambi gli aspetti.

I mutui che danno diritto alla detrazione degli interessi

Cominciamo a vedere gli aspetti salienti del bonus fiscale in esame, partendo dal suo presupposto oggettivo e individuiamo quali sono i mutui che hanno diritto alla detrazione degli interessi. Innanzitutto, va chiarito che la componente finanziaria detraibile è solo quella relativa a mutui ipotecari e non anche quella afferente altre forme di finanziamento. L'ipoteca, accesa a garanzia del prestito, può gravare anche su un immobile diverso dall'abitazione principale, mentre è necessario, per la detraibilità degli interessi passivi, che il mutuo sia finalizzato all'acquisto di un immobile adibito a dimora abituale, del mutuatario o di un suo familiare. La destinazione dell'immobile a tale utilizzo deve avvenire entro un anno dalla stipula del mutuo. Nel contratto relativo a tale erogazione di denaro, devono essere riportate le finalità del prestito, i dati identificativi dell'immobile e del relativo atto di compravendita. Rientrano nella categoria di fabbricati, vecchi o di nuova costruzione, interessati da tali detrazioni tutti quelli accatastati nelle categorie da A/1 a A/11, e relative pertinenze, esclusi quelli accatastati come A/10.

Chi detrae gli interessi passivi sul mutuo

I beneficiari della detrazione in esame sono gli acquirenti della prima casa, a patto che siano anche gli intestatari del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto o la sua costruzione.Nel caso di cointestazione di un contratto di mutuo, che grava sulla stessa abitazione, l'ammontare detraibile degli oneri passivi va calcolato applicando il 19% su un importo massimo annuo di 2.000 €, riferito a ciascun intestatario. Quindi, ad esempio, gli interessi relativi a un mutuo contratto da due coniugi, per l'acquisto della loro abitazione principale, si detraggono, in capo agli stessi, per una somma annua pari o inferiore a 380 €. Tuttavia, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, entro il limite complessivo di 760 € annui.Se i due coniugi risultano cointestatari del mutuo ipotecario, ma l'immobile acquistato grazie a tale prestito è intestato solo a uno di essi, chi detrae gli interessi passivi sul mutuo è solo l'effettivo proprietario del bene, e in proporzione alla quota del prestito allo stesso riferita.La detrazione compete anche al nudo proprietario.

Limiti e misura della detrazione

Approfondiamo, ora, limiti e misura della detrazione interessi mutuo. La quota detraibile è pari al 19% delle somme pagate, a titolo di interessi passivi e spese accessorie (onorario del notaio, commissioni bancarie e quote di rivalutazione annue), sui mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale; tale ammontare non può essere superiore a 4.000 €, ovvero la detrazione annua non può superare 760 €. Questo limite va riferito a ciascun intestatario del contratto di mutuo, se questo è stato stipulato prima del 31 dicembre 1992, ovvero al costo complessivo del mutuo, se contratto dopo tale data.Nel caso di mutui erogati per importi superiori al costo di acquisto dell'abitazione, la quota annua detraibile degli interessi va calcolata applicando la seguente formula: costo di acquisto della casa x interessi (e oneri accessori) pagati/ capitale dato in mutuo.Se il mutuo finanzia la costruzione dell'abitazione principale, ed è stato erogato a decorrere dal 1° gennaio 1998, il tetto massimo di 4.000€ scende a 2.582,28€.

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