- 23 ottobre 2015

Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione è un reale godimento di cui possono usufruire il titolare ed i suoi congiunti. Il nostro Codice Civile è molto chiaro all'articolo 1022 del codice civile che recita che il titolare dell'appartamento può usufruirne con i membri della sua famiglia. Il titolare di questo diritto può essere solamente una persona fisica. L' abitatore quindi deve abitare ed usufruire della casa in cui si trova con la sua famiglia, senza pretendere altro ossia non può assolutamente utilizzare l'abitazione per scopi diversi come per esempio un'attività commerciale o una professione. L'appartamento deve obbligatoriamente essere utilizzato per solo uso abitativo. A differenza dell'usufruttuario, l'abitatore non ha nessun diritto ai frutti. Nel primo caso infatti, la casa può essere adibita anche a negozio o a studio mentre nel secondo caso, l'abitazione può essere solo abitata potendo usufruire di tutti gli accessori tipo verande, garage, balconi o cortili. Il diritto di abitazione così come prevede la legge, non è trasferibile in caso di morte ma ci si può avvalere del diritto di usucapione.

Diritto di abitazione coniuge superstite

Secondo l'art. 540, co. 2 c.c., in caso di morte di uno dei due coniugi, quello superstite ha diritto ad abitare nell'appartamento allo stesso modo di come si svolgeva precedentemente la sua vita familiare facendo uso allo stesso tempo, dei mobili che corredano l'abitazione stessa, dell'uso di verande, garage, balconi e cortili. Proprio a questo proposito, ultimamente sono intervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno rivisto le leggi ed hanno stabilito che il coniuge rimasto in vita può usufruire dell'appartamento non solo per quanto riguarda la propria porzione ma anche per quella parte che era stata attribuita al coniuge oramai defunto. Questa decisione del legislatore si basa sul fatto che bisogna tener conto rigorosamente di una famiglia non solo sul piano patrimoniale e degli interessi ma anche su delle questioni etiche ed umane. Il legislatore si è basato sulle gravissime conseguenze in cui potrebbe incorrere il coniuge superstite nel caso andasse incontro alla ricerca di una nuova abitazione di cui prendere possesso. Sempre secondo il legislatore, potrebbero esserci importanti risvolti psicologici legati non solo alla morte del coniuge ma anche all'abbandono forzato di un luogo dove si è vissuti con sentimento. La stabilità delle abitudini della persona che dovrebbe trovarsi un nuovo alloggio, potrebbe addirittura risentirne pesantemente. Tuttavia se il coniuge superstite decide di trasferirsi in un nuovo alloggio, dovrà dichiararlo poichè viene automaticamente a cadere il diritto. Il coniuge dovrà presentare una dichiarazione IMU e versare l'imposta dovuta.

Diritto abitazione e separazione

Potrebbe capitare che una coppia si separi legalmente per diverse ragioni come l'incompatibilità di carattere ed allora la Legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto in pianta stabile, che il questo tipo di diritto vada a quel coniuge che ha preso in affidamento i figli minori. Ciò succede perchè i minori vanno tutelati ed il godimento della casa spetta a chi si prende cura della prole. Tuttavia se il coniuge che si prende cura della prole, non fa un corretto uso dell'abitazione ossia vi alloggia saltuariamente o intraprende un nuovo legame sentimentale che sfocia in un matrimonio, questo decade.

Obblighi per diritto abitazione

Abbiamo visto che sia in caso di morte e sia in caso di separazione legale dei coniugi, il coniuge superstite o il coniuge che si prende cura della prole di minore età, ha il diritto all'abitazione. La legge comunque prevede che chi ha il diritto abitativo debba assolvere anche a degli obblighi ben precisi così come recita l'articolo 1025 del Codice Civile. Quindi chi possiede l'uso del fondo e occupa l'appartamento, deve provvedere a tutto ciò che occorre per mantenere l'immobile in ottime condizioni. A tal proposito il coniuge che usufruisce del fondo deve attribuirsi tutte le spese derivanti dall'usura dell'appartamento stesso, deve provvedere alle riparazioni ordinarie e deve provvedere a pagare i tributi. Nel caso in cui il coniuge usufruisca solo di una parte dell'appartamento, contribuirà in proporzione di ciò di cui sta godendo.

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