Salve a tutti. Dovendo ristrutturare casa ho pensato di eliminare l'esistente e dispendioso boiler elettrico con uno SCALDACQUA A GAS da posizionare all'esterno del mio appartamento al secondo piano, e precisamente a parete sul balcone. Ebbene, ho già letto una decina di articoli che mi hanno confuso ancor di più le idee sulla attuale normativa di legge. alcuni riferiscono che lo scaldacqua a gas non è considerato MAI "impianto termico" e quindi non ha bisogno di essere collegato a canna fumaria oltre tetto. Altri lo definiscono "non impianto termico" solamente qualora sia inferiore ai 35 watt. Altri ancora dicono che pure gli impianti cosiddetti "non termici" se realizzati ex novo devono essere collegati ad una canna fumaria che finisca oltre il tetto dell'edificio. Quale sarà la verità?
Il mio appartamento è posto in un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato, ma a me interessa sapere se posso (oppure no) installare un semplice scaldabagno a gas in balcone, senza la necessità della canna fumaria (ed ovviamente rispettando sia la normativa vigente che le esigenze del condominio).
Ringrazio chi mi sarà d'aiuto.
Re: NORMATIVA SCARICO FUMI SCALDABAGNO A GAS
#2Allora, il tuo dubbio è plausibile e comprensibile, in quanto la normativa in merito agli impianti a gas non è chiarissima e presenta varie rettifiche nel corso degli anni. Cercherò di essere chiaro e semplice. La normativa per caldaie e scaldaacqua a gas con partenza nominale inferiore a 35 kW è la medesima. In sostanza è vietato installare apparecchi internamente di tipo a camera aperta, ma vige l'obbligo di installare apparecchiature stagne o comunque all'esterno dei fabbricati. Per quanto riguarda la canna fumaria, la normativa è quanto mai complessa. Partendo dell'inizio, la norma UNI 7129 obbliga sia la ventilazione del locale sia l'utilizzo di canne fumarie apposite (indicandone tipologia, dimensioni, ubicazione,...) e prescrive l'obbligo di scarico sul tetto, obbligo ribadito dal DPR 412/93, con varie deroghe introdotte con la L.90/13, art. 17bis e le ultime risalenti al 2014 con il D.lgs 102/2014, art.14 comma 8. In breve, saresti obbligato a fare sfiatare la tua caldaietta/scaldaacqua al tetto attraversando solai altrui oppure la facciata, a meno che non sussistano alcune condizioni, del tipo l'infallibilità tecnica dell'operazione (attraverso il salotto del vicino, banalmente, oppure danneggio la facciata) oppure se vi sono impianti preesistenti con la stessa tipologia di scarico. Qualora si verificassero tali presupposti o altri elencati dalle norme citate l'apparecchiatura dovrebbe essere comunque conforme a quanto indicato all'art. 4 comma 6 lettera A del DPR 59/09 per poter essere installabile. Oltre a ciò, se sei in condominio devi chiedere l'autorizzazione preventiva all'assemblea dei condomini per poter operare u a modifica sulla parte comune ossia la facciata.
Without style, Life would be a mistake
Re: NORMATIVA SCARICO FUMI SCALDABAGNO A GAS
#3Proprio ieri sono stato da un noto venditore/installatore della mia zona che mi ha stra-assicurato che il solo scaldaacqua a gas, inferiore ai 35 kw, si puo' tranquillamente posizionare in balcone perche' non e' considerato "impianto termico" . Ha una feritoia sulla parte anteriore per scaricare da lì' i fumi. Ovviamente sono in un condominio e mantengo il riscaldamento centralizzato. Volevo/vorrei solo eliminare il boiler elettrico per l'acqua e metterne uno in balcone a gas.
Per chiarezza incollo un "ritaglio" del Dlgs 192/2005 in cui si stabilisce che gli scaldacqua unifamiliari sono fortunatamente tagliati fuori dalla normativa che li obbligherebbe a scaricare tramite canna fumaria.
".....Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari."
Per chiarezza incollo un "ritaglio" del Dlgs 192/2005 in cui si stabilisce che gli scaldacqua unifamiliari sono fortunatamente tagliati fuori dalla normativa che li obbligherebbe a scaricare tramite canna fumaria.
".....Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari."
Ellyson
Re: NORMATIVA SCARICO FUMI SCALDABAGNO A GAS
#4Il parere degli altri proprietari è irrilevante (art. 1102 c.c.)100matteo ha scritto:.....Oltre a ciò, se sei in condominio devi chiedere l'autorizzazione preventiva all'assemblea dei condomini per poter operare u a modifica sulla parte comune ossia la facciata.
Chi decide in tema di decoro architettonico è il Giudice.
Se poi uno abita a Piazza Navona o Via Montenapoleone....allora le cose cambiano. Quelli sono luoghi tutelati dalla Soprintendenza e a quell'Ente si deve chiedere il nulla osta.
Zona climatica: E
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