- 19 dicembre 2016

Controllo impianti termici

Controllo impianti termici: tutto ciò che c'è sapere in fatto di normative, manutenzione e controlli degli Impianti termici

- 19 dicembre 2016

Nuove norme per esercizio e manutenzione degli impianti termici

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Dpr 74/2013 che completa il recepimento della Direttiva 2002/91/CE, per la parte riguardante le norme per esercizio e manutenzione degli impianti termici all’interno degli edifici. La mancanza di regole inerenti gli impianti di climatizzazione estiva ha comportato per l’Italia una procedura di infrazione avanzata dalla Commissione europea, con richiesta di condanna presentata alla Corte di giustizia europea. Sono state fissate in particolare nuove periodicità per i controlli di legge che riguardano l’efficienza energetica degli impianti, ad esempio: • Il limite della temperatura media degli ambienti domestici con condizionatore attivo è fissato a 26, massimo 24 gradi; • Il limite per il riscaldamento valutato in temperature medie è di 20-22 gradi; • Periodicità dei controlli di legge, 2 anni, per quanto riguarda l’efficienza energetica per le caldaie a fiamma di potenza inferiore a 100kW; • Quadriennale la periodicità dei controlli di efficienza energetica dei condizionatori d’aria di potenza inferiore a 100 Kw; • Criteri per la messa in atto di ispezioni da parte dei Comuni, nuovi e più precisi.  

Catasto impianti termici

Il Catasto impianti termici è regionale; consente di gestire i dati degli impianti termici sul territorio e di condividerli con la Pubblica Amministrazione, in linea con la normativa che prevede che dal 5 ottobre 2014 si utilizzino i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza per le attività di installazione o manutenzione degli impianti termici. L’obiettivo è quello di organizzare in modo unitario tutti i dati necessari e favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi. Scendendo più nel dettaglio, il Cit è lo strumento che serve per realizzare la dematerializzazione delle pratiche amministrative, uniformare le procedure per la gestione degli impianti termici, assicurare la raccolta e la condivisione di dati omogenei sul territorio regionale, realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita, fornire alle autorità competenti e agli ispettori strumenti per le attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola e il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione.

Il nuovo libretto di impianto

Dall’ottobre 2014 è obbligatorio dotarsi e compilare il nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici. Fin dal primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato, tale libretto deve essere compilato e aggiornato. Ricordiamo che per interventi di manutenzione si intendono "le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose". La compilazione del libretto spetta al responsabile dell’impianto, ovvero al proprietario o all'amministratore del condominio oppure a un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali, l'occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari). In fase di compilazione si richiedono anche i dati tecnici dell’impianto, il consiglio è quello di scaricare il modello dall’apposita sezione presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Una volta trascritti sulla prima pagina i dati identificativi dell’impianto e del responsabile, si consegna il libretto all’installatore (se l’impianto è nuovo) oppure al manutentore (se si tratta di un intervento di controllo o manutenzione), i quali provvederanno ad aggiungere gli altri elementi. Il responsabile dell’impianto deve farsi carico della conservazione del libretto. Si ricorda che in occasione dell’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto anche il vecchio libretto va tenuto da parte.

Controllo impianto termico

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici per garantire una maggiore sicurezza e anche un’efficienza che si traduce in concreto risparmio sulla bolletta. Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Soltanto alcune semplici manutenzioni, come la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono essere invece eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato. Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata in base alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale frequenza le operazioni vadano eseguite. Quando finisce il lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti. L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica; quest’ultimo è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con cadenza biennale o quadriennale a seconda del tipo di impianto. Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui una è trattenuta dal manutentore stesso, una è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto, una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia viene allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

Controllo caldaie

Il controllo della caldaia è importante ma anche obbligatorio per legge. Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 192/05 e s.m.i, “il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”. Una sanzione è prevista anche per il manutentore inadempiente: “L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.

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