In base a recenti statistiche, elaborate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, l'utente del bene casa si rivolge sempre più a immobili con un'elevata classificazione energetica. Tale tendenza è stata raccolta anche a livello normativo: difatti, il Legislatore italiano, con leggi nazionali promulgate ad hoc, o con decreti di recepimento di direttive comunitarie, ha dettato precise regole ai fini di una migliore efficienza energetica delle abitazione che, di fatto, si traduce in un minor impatto ambientale, e in un maggior risparmio. Il primo passaggio, per migliorare l'efficienza degli immobili, è la loro classificazione: gli edifici, dopo essere stati esaminati da tecnici esperti, vengono inseriti in una classe energetica immobile. Attualmente, esistono 8 classi energetiche, contraddistinte con le lettere che vanno dalla A (con aggiunta della A+, che identifica la classe migliore) alla G (classe energetica peggiore). Tale categorizzazione si basa sulla valutazione della prestazione energetica dell'edificio, determinata in base alla quantità di energia primaria annua consumata per un uso standard dello stesso.
A seguito dei controlli sullo stato energetico di un edificio, viene redatta una certificazione classe energetica immobili (denominata APE). Tale documento è redatto da esperti qualificati (individuati dal D.P.R. 75/2013) che, sotto la propria responsabilità, assegnano una votazione all'efficienza energetica dell'immobile, ed elencano gli interventi che dovrebbero essere svolti sullo stesso al fine di migliorare detta efficienza.Per ottenere l'APE, ci si può rivolgere a tecnici privati, purché muniti delle abilitazioni previste dalla normativa in materia, o a società specializzate (come le "ESCO"), ovvero a società di ingegneria e agli enti pubblici. Si segnala che molti comuni italiani hanno aderito a un patto (PAES - "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile"), siglato con le associazioni di categoria, al fine di fornire ai cittadini la certificazione energetica del proprio immobile a un costo ragionevole.In base a una media dei prezzi, il costo per l'ottenimento dell'APE è di circa 200 €. Va detto, comunque, che si tratta di una cifra indicativa, suscettibile a variazioni legate alla metratura dell'immobile e al numero di controlli da effettuare.
Con la L. 90/2013 è stabilito che la casa può essere venduta solo se "certificata"; l'inosservanza di tale disposto comporta l'irrogazione di sanzioni molto pesanti, che possono arrivare fino a 18.000 €.Vediamo quali sono gli obblighi legati al certificato energetico nella compravendita immobiliare.Tutti gli annunci economici, inerenti immobili in vendita, devono recare l'IPE ("indice di prestazione energetica") dell'edificio. Tale indicatore, unitamente al certificato di attestazione energetica che lo contiene, deve essere reso noto all'acquirente sin dall'inizio delle trattative. Nel contratto di compravendita, dev'essere inserita una clausola con la quale l'acquirente attesta di essere stato debitamente informato in merito all'efficienza energetica immobili, e di aver preso visione del relativo APE; al contratto andrà allegato detto certificato.La produzione dell'APE non è obbligatoria se l'immobile è già dotato di un precedente certificato ancora valido, e a patto che sull'edificio non siano intervenuti lavori di riqualificazione che ne abbiano alterato l'efficienza energetica.
Tra non molto, con il recepimento delle nuove direttive europee, il certificato energetico diverrà obbligatorio per tutti; questo, nell'ottica di indurre i cittadini a pensare anche in termini di tutela dell'ambiente e, soprattutto, con l'intento di ridurre i consumi di energia, con conseguente abbattimento dei costi della stessa.Per il momento, comunque, oltre ai casi previsti per la compravendita e la locazione immobiliare, il rilascio dell'APE rimane una facoltà. Anche all'interno delle fattispecie di vendita e affitto di immobili, vi sono comunque delle esenzioni dall'obbligo di produzione della certificazione sulla classe energetica immobili.Per previsione di legge, sono esclusi dall'obbligo dell'APE: gli edifici isolati, con superficie utile inferiore a 50 mq.; i fabbricati artigianali e industriali riscaldati solo per esigenze di produzione; i fabbricati agricoli non residenziali; le pertinenze e tutti gli immobili non suscettibili di destinazione abitativa; i luoghi di culto; i ruderi e i fabbricati "al grezzo", purché la loro inagibilità venga specificata nel rogito; gli immobili "marginali", ovvero funzionali, e quelli inagibili o non utilizzabili.