- 01 agosto 2014

La normativa del pignoramento prima del Decreto

La normativa sul pignoramento della prima casa prima del 2013 prevedeva che il Fisco, in caso di debiti che superassero una certa somma, potesse procedere all'espropriazione immobiliare con conseguenza molto gravi per il debitore. La procedura per l'espropriazione inoltre poteva essere esercitata subito dopo l'iscrizione dell'ipoteca sul bene, senza che vi fosse in questo modo un lasso di tempo per permettere al soggetto di saldare il debito. Il pagamento poteva essere rateizzato per un massimo di 72 rate. Il limite dei debiti per poter procedere all'espropriazione era fissato a ventimila euro, una cifra certamente non impossibile da raggiungere. L'insieme di questi presupposti rendeva abbastanza alta la possibilità, in un momento di crisi economica come quello attuale, di vedere il proprio immobile adibito ad abitazione venire espropriato.

Il Decreto del Fare e la normativa sul pignoramento della prima casa

Le novità introdotte dal Decreto del Fare del 2013 sono numerose. La funzione del provvedimento era innanzitutto quella di rilanciare economicamente degli specifici settori, fra cui l'edilizia, ma va anche a tutelare direttamente i proprietari di beni immobili. Vediamo le novità introdotte dal decreto. Innanzitutto, il debito deve ammontare a 120 mila euro perchè si possa procedere all'espropriazione, e comunque prima di poter sottrarre il bene dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile. Le rate nelle quali suddividere il pagamento sono aumentate fino a 120, anzichè 72, nel caso venga riscontrata una situazione di difficoltà del contribuente; il pignoramento diviene inefficace se l'incanto non viene effettuato entro 200 giorni. Un certo sforzo è stato quindi effettuato per rendere più consona alla situazione economica e sociale attuale la disciplina del temuto fenomeno.

Il Pignoramento della Prima Casa è comunque possibile?

Le misure e i provvedimenti del Decreto del Fare di fatto impediscono, a determinate condizioni, il pignoramento della prima casa. Tuttavia, tale impignorabilità è riferita all'azione delle Agenzie di Riscossione Pubblica, e il rimando più frequente è quello dei debiti tributari. Il Decreto non pone le stesse condizioni rispetto ad altri creditori, fra i quali vi possono essere banche e privati. Le banche in particolare, infatti, ricorrono a questo strumento in caso di debiti piuttosto ingenti; mentre le Agenzie di Riscossione tendevano ad utilizzarlo anche in caso di debiti di lieve entità. Di fatto, i nuovi provvedimenti impediscono il pignoramento a determinate condizioni e per un certo soggetto: il Fisco, con lo scopo quindi di evitare che un fenomeno grave come quello dell'espropriazione della propria casa di abitazione fosse la conseguenza di debiti anche non molto ingenti contratti dai contribuenti.

Criteri di impignorabilità della prima casa

Su quale criterio si fonda quindi la normativa sul pignoramento della prima casa, di cui tanto si discute? Innanzitutto, è doveroso spiegare che per prima casa si intende un abitazione che non sia considerata di lusso dalle categorie catastali (ville, o castelli ecc.). Perchè sia impignorabile, la casa deve trovarsi nel Comune dove l'acquirente ha residenza; egli non deve essere titolare di diritti reali su altre case del Comune di residenza; l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel Comune dove si trova la casa entro diciotto mesi dall'acquisto. La casa è impignorabile se risulta essere l'abitazione principale e quindi il proprietario deve risiedervi; se avesse un'altra casa in locazione e via abitasse stabilmente, la prima casa -che risulta essere di sua proprietà- sarebbe quindi pignorabile.

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