- 17 giugno 2015

Calcolo ravvedimento operoso IMU

Il sistema impositivo italiano si basa sul principio cardine dell'autodeterminazione, nonché autoliquidazione, dei tributi. Questo significa che spetta al contribuente, salvo in casi particolari, determinare le imposte a suo carico e provvedere al loro versamento. Posto che le norme fiscali del nostro Paese non sono esattamente di agevole applicazione, può capitare di commettere degli errori nel conteggio dei tributi, o di non avere la disponibilità finanziaria per pagarli entro la scadenze di legge. Il Fisco mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per regolarizzare le violazioni dell'omesso versamento, in tutto o in parte, delle imposte. Si tratta del riconoscimento dell'errore. Se non è stato possibile, ad esempio, versare l'Imposta municipale unica entro i termini previsti dalla normativa in materia, o ci si è accorti di aver pagato un'imposta minore rispetto a quella dovuta, è possibile sanare la violazione, sin dall'origine, versando la differenza del tributo, maggiorata di sanzioni e interessi, con modalità e termini che illustreremo nei paragrafi successivi. Il calcolo ravvedimento operoso IMU non è particolarmente complesso: vediamolo nel dettaglio.

Calcolo ravvedimento operoso IMU 2013

Il Fisco concede la possibilità di correggere errori, o comportamenti sanzionabili, a patto che sia il contribuente ad accorgersene per primo. Come accennato al paragrafo 1, il costo del riconoscimento dell'errore è dato dal pagamento di sanzioni e interessi. Le sanzioni, da conteggiare per ravvedersi nei confronti dell'Erario, sono decisamente inferiori a quelle che vengono applicate nel caso in cui la violazione sia contestata d'Ufficio, con cartella di pagamento. Tali sanzioni, da calcolare sulla base imponibile data dalla differenza d'imposta dovuta, sono pari a: 0,2% per ogni giorno di ritardo del pagamento, a patto che il versamento avvenga non oltre il 14° giorno successivo alla scadenza di legge; 3% se ci si ravvede oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di versamento ed entro un mese dalla stessa; 3,75% se la correzione avviene oltre un mese dalla scadenza di legge ma, comunque, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione d'imposta afferente l'anno in cui si è commessa la violazione. Oltre quest'ultimo termine, non è più possibile applicare il riconoscimento dell'errore commesso. Vediamo un esempio numerico del calcolo ravvedimento operoso IMU 2013.

Esempio di calcolo del ravvedimento operoso IMU 2013

Per comprendere meglio quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si propone un esempio di calcolo del ravvedimento operoso IMU 2013.Sulla differenza d'imposta dovuta, vanno computate delle somme, su base annua, a titolo di interessi, pari al: 2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014 al giorno in cui intendiamo effettuare il versamento.Si suppone di aver riscontrato un errore, nel calcolo dell'imposta municipale unica dovuta per l'anno 2013, che ha comportato il versamento di una minore imposta a saldo per 200 €; tale differenza d'imposta costituirà la base imponibile per il calcolo delle sanzioni e degli interessi. La scadenza di pagamento del saldo dell'imposta era il 16 dicembre 2013; il contribuente si ravvede in data 16 maggio 2014. Pertanto, i giorni, da considerare per il conteggio delle somme dovute, sono 151.Come visto al paragrafo 2, in tale ipotesi la sanzione da applicare è pari al 3,75%. Quindi, si avrà: 200 € x (3,75% x 151/365) = 3,10 €Per conteggiare gli interessi, consideriamo 35 giorni al tasso del 2,5% (pari a 0,21 €) e 136 giorni all'1% (0,75 €). Complessivamente, quindi, andranno versati, con Modello F24: 200 € per il saldo dell'imposta, 3,10 € per sanzioni e 0,96 € a titolo di interessi.

Ravvedimento operoso IMU

Come visto nelle premesse, i conteggi per il ravvedimento operoso IMU non sono particolarmente complessi. Tuttavia, se il loro sviluppo dovesse presentare dei problemi, si può utilizzare uno dei programmi di calcolo disponibili online. Quanto dovuto, a titolo di correzione del calcolo, va versato con modello F24, da presentare in posta, in banca o per via telematica. Le somme determinate a titolo di sanzioni e interessi vanno pagate assieme all'imposta non versata, sommando tutti gli importi e usando, come unico codice tributo, quello relativo all'originario versamento, riferito alla tipologia di immobile, quindi: 3912, per l'abitazione principale; 3913, per i fabbricati rurali diversi da quelli accatastati nella categoria "D"; 3914, per i terreni; 3916, per i terreni edificabili; 3918, per tutti gli altri fabbricati; 3925 e 3930 per gli edifici appartenenti alla categoria "D". E' sanabile anche la tardiva presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale unica. Se non si è provveduto a presentarla entro il 30 giugno 2014, si può regolarizzare tale violazione con il riconoscimento dell'errore, ma solo entro il 30 settembre 2014. In tale caso, la sanzione è in misura fissa e ammonta a 5 €.

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