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- 15 giugno 2015

Permesso di costruire in sanatoria

La sanatoria edilizia è un provvedimento amministrativo riconosciuto dalle attuali disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e disciplinato in via generale dal relativo Testo Unico. Per utilizzare questo strumento è necessario aver eseguito interventi edilizi senza richiedere ed ottenere il permesso necessario o avendo operato in difformità rispetto allo stesso. Si tratta cioè di un rimedio normale che consente di regolarizzare la propria posizione qualora l'edificio e gli interventi siano comunque da ritenersi assentibili, ovvero approvabili a fronte della attuale normativa. Requisito imprescindibile è infatti la cosiddetta doppia conformità: l'opera realizzata, per la quale si chiede rimedio deve essere cioè conforme alla disciplina in materia urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, che al momento della richiesta. Questo differenzia nettamente la sanatoria dal condono che, invece, rappresenta una sorta di perdono generalizzato di abusi, previsto una tantum per un dato arco di tempo, che non richiede alcuna conformità presente o passata.

Scia in sanatoria

La Scia (ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che normalmente deve essere presentata secondo le scadenze fissate dal T.U. Urbanistica ed Edilizia, può essere presentata in sanatoria presso l'ufficio competente del Comune, a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria pari: - al doppio dell'ammontare previsto per la SCIA regolare dall'art. 16 T.U. - alla somma prevista dall'art. 16 T.U. qualora si tratti di interventi per cui, originariamente, non era prevista alcuna dazione. Qualora la difformità fosse solo parziale, l'oblazione sarà ad essa commisurata. In ogni caso, là dove l'importo non sia quantificabile, la somma da corrispondere sarà pari al minimo di 516 €. La domanda, redatta su un apposito modulo ritirabile in comune o, nella gran parte dei casi, scaricabile dal sito istituzionale, dovrà essere corredata di alcuni allegati, il cui elenco completo è visionabile presso il proprio ufficio comunale di riferimento.

Sanatoria edilizia 2013

La sanatoria edilizia 2013 è stata accompagnata, come spesso accade, da un gran numero di polemiche, per la volontà dell'Esecutivo di affiancare alla stessa una riapertura dei termini di condono. Resta ferma, in ogni caso, la differenza tra le due fattispecie e il fatto che la sanatoria non può essere utilizzata per regolarizzare lottizzazioni abusive. La legge ha specificato, i termini e gli aventi diritto. La domanda può essere presentata dal soggetto che ha realizzato l'abuso edilizio o da chi, pur non avendolo realizzato, si trova ad essere responsabile di fronte alla legge della regolarità della costruzione, avendola acquistata ed essendone divenuto proprietario. Il funzionario identificato quale Dirigente dell'Ufficio comunale competente, ricevuta la richiesta, avvia le necessarie indagini e ha l'obbligo di pronunciarsi a riguardo entro il termine di 60 giorni. In tale materia però, è bene ricordarlo, sussiste il principio del silenzio - diniego: se, entro il termine fissato, l'amministrazione non risponde, la richiesta è da ritenersi rifiutata.

Concessione edilizia in sanatoria

La concessione edilizia in sanatoria, assume una rilevanza particolare in occasione della stipulazione di atti di compravendita immobiliare aventi ad oggetto gli immobili cui sono riferibili le irregolarità. Secondo la legge in vigore, l'aver richiesto la rimedio è vero e proprio elemento necessario, capace di influire sulla validità del trasferimento. Il notaio incaricato del rogito, ha quindi il compito specifico di avvisare le parti del contratto dell'eventuale mancanza della concessione edilizia in sanatoria. Perché l'atto sia valido però non è più necessario allegare una specifica documentazione, ma sono sufficienti le dichiarazioni di parte. L'alienante dovrà cioè dichiarare al notaio: di aver presentato la richiesta, dichiarandone gli estremi, che verranno riportati in atto, nonché di aver provveduto al pagamento sia dell'oblazione che del cosiddetto contributo concessorio.

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