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- 23 giugno 2015

Spese condominiali inquilino

Le spese condominiali di un inquilino, sono solitamente quelle concernenti le i costi ordinari dello stabile. Se l'assemblea condominiale viene tenuta in un luogo esterno, le relative quote d'affitto o di cancelleria verranno sostenute dall'inquilino. Sono a suo carico anche gli importi relativi alla manutenzione dell'ascensore, e quindi delle sue parti meccaniche, nonché dell'intervento da parte di personale specializzato. Riguardano l'inquilino anche il pagamento di un'eventuale tassa sul passo carrabile, i costi dell'autoclave, la pulizia dello stabile e delle sue pareti, e tutto ciò che riguarda l'impianto elettrico delle scale (sostituzione di lampadine, eventuali regolatori a tempo dell'impianto elettrico, eccetera). Anche la manutenzione degli esterni è a carico dell'inquilino: pulizia di grondaie; manutenzione di saracinesche se presenti; derattizzazione cortili o cantine; verniciatura di camini; manutenzione balconi o pareti esterne dell'edificio; manutenzione di segnaletica se presente nei garage, e corretto funzionamento di cancelli automatici o radiocomandi; taglio d'erba o cura delle piante se presente giardino o cortile alberato.

Spese condominiali non pagate

Per quanto riguarda le spese condominiali non pagate, l'amministratore si trova a poter utilizzare nuove leggi per la riscossione di eventuali debiti da parte di un proprietario moroso. Attualmente infatti, scaduti i quattro mesi previsti per la riscossione, l'amministratore può procedere per vie legali a meno che l'assemblea non approvi dei "piani di rientro", rate che permettono al condomino moroso di pagare un po' alla volta il suo debito, e far fronte alle costi da sostenere. Nel caso in cui neanche le rate del piano di rientro vengano pagate, allora l'amministratore può intentare una causa civile nei confronti del condomino verso il quale, se necessario, si procede con l'esproprio di beni personali per pagare i debiti. Inoltre le nuove disposizioni giuridiche obbligano l'amministratore a fornire il nominativo del condomino agli enti di fornitura dei servizi, che possono a loro volta aprire una causa ai danni del moroso. Questo anche per tutelare i condomini in regola con i pagamenti, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali insoluti.

Spese condominiali straordinarie

Le spese condominiali straordinarie sono quelle che riguardano eventuali imprevisti o eventi eccezionali, e sono a carico del proprietario dell'appartamento in caso di presenza di un affittuario. Anche l'errata esecuzione di opere ordinarie o addirittura la sua mancanza, può costituire una costo straordinaria, con le dovute responsabilità dell'azienda appaltatrice del lavoro. I danni provocati da un terremoto o da una nevicata particolarmente abbondante, un improvviso blocco della caldaia causato dal freddo, costituiscono eventi imprevedibili, che preventivano dei lavori a volte costosi, e rientrano nella categoria delle costi straordinari. Le quote si dividono in ordinarie e straordinarie solo per indicare a livello amministrativo quelle comprese nel canone mensile (ordinarie), e quelle che prevedono un costo aggiuntivo per eventuali imprevisti (straordinarie). Naturalmente i costi straordinari, anche se di notevole urgenza o entità, devono essere approvati dall'assemblea dei condomini con la maggioranza dei voti.

Ripartizioni spese condominiali

Le ripartizioni delle spese condominiali vengono fatte mediante l'utilizzo di apposite tabelle che stabiliscono l'esatto valore di un appartamento rispetto all'edificio in cui è situato. Questo valore viene ripartito in millesimi, anche a seconda della grandezza dell'appartamento, se si possiedono garage o cantine, se ci sono cortili o giardini comuni intorno all'edificio. L'assemblea dei condomini stabilisce le quote millesimali spettanti ad ogni condomino in base a questi criteri, e di conseguenza i relativi costi unitari di ognuno. Naturalmente più è alta la quota millesimale e più aumentano le rate, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie. In alcuni casi, per quei soggetti cioè che hanno quote millesimali molto basse, si può addirittura prevedere l'esonero dalle quote comuni. Anche questa decisione si stabilisce in sede d'assemblea e va approvata con la maggioranza dei voti.

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