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- 23 giugno 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA CIL (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI)

La Legge nr. 73/2010 è stata introdotta per semplificare l'iter burocratico inerente alcuni tipi di interventi, tra questi anche la manutenzione straordinaria di un immobile. E' stato così creato uno strumento molto utile per semplificare la vita ai cittadini ed il lavoro ai tecnici professionisti del settore, questo strumento è la Comunicazione di inizio lavori, chiamata tecnicamente CIL. Le modifiche più significative introdotte da questa Legge al Testo Unico dell'Edilizia sono: 1) Far rientrare la manutenzione straordinaria nell'attività della libera edilizia, 2) Introdurre uno fattore importante e semplificativo come il CIL (comunicazione inizio lavori), fino all'emanazione della predetta norma, lo strumento più utilizzato dagli operatori del settore era la famosa DIA (denuncia di inizio attività) la quale prevedeva una procedura di silenzio - assenso fissato in 30 giorni al termine dei quali si poteva dare inizio ai lavori. Il Testo Unico sull'Edilizia con l'articolo nr. 3 (Definizioni degli interventi edilizi), fissa gli interventi possibili in sei tipologie: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e restauro - risanamento conservativo. Va però evidenziato che la manutenzione Straordinaria rientra solo nel caso in cui non si modificano le parti strutturali dell'edificio nonché la modifica dei parametri urbanistici previsti.

LA COMUNICAZIONE DA CONSEGNARE

Le comunicazioni da presentare al Comune sono: 1) Lettera in carta semplice, 2) Comunicazione di inizio lavori, 3) Comunicazione inizio lavori asseverata. La lettera in carta semplice dovrà contenere la data ed il tipo di lavori da eseguire sull'immobile, la comunicazione di inizio lavori deve indicare quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera b- c-d-e del Testo Unico sull'Edilizia dove vengono specificate le operazioni da fare e che devono soddisfare le esigenze temporanee, quindi rimosse entro e non oltre novanta giorni, opere di pavimentazione, aree di sosta, realizzazione di intercapedini interrate e che non siano accessibili, locali tombati e vasche adibite alla raccolta delle acque. Inoltre applicazione di pannelli solari o fotovoltaici che sono destinati a servire gli edifici ed infine le aree ludiche che non hanno scopo di lucro compresi gli elementi d'arredo pertinenti alle aree immediatamente adiacenti agli edifici. La comunicazione di inizio lavori Asseverata chiamata più tecnicamente CILA deve comprendere necessariamente una relazione stilata da un tecnico specializzato ed abilitato che allegherà anche gli elaborati tecnici e grafici del progetto necessario per l'esecuzione dei lavori. Il tecnico dichiarerà di non avere rapporti con l'impresa esecutrice degli interventi e con il committente, specificando che i lavori eseguiti sono perfettamente conformi ai regolamenti sull'edilizia.

MANCATA PRESENTAZIONE E CONCLUSIONI

Bisogna sottolineare che il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare presso il Comune territorialmente competente, la comunicazione di inizio lavori esclusivamente sulla modulistica prestampata dall'ente stesso senza dover apporre l'asseverazione del tecnico, quindi i lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la protocollazione della CIL da parte dell'Ufficio Tecnico. Se il cittadino inizia i lavori delle opere senza presentare la relativa documentazione al comune di competenza, entra nell'illecito e quindi perseguibile a norma di legge per aver eseguito o tentato di eseguire lavori di straordinaria o ordinaria manutenzione senza le prescritte autorizzazioni. L'illecito è contemplato nel D.P.R. 380/2001 Testo Unico, in questo caso si può riparare l'errore facendo richiesta presentando una dichiarazione di conformità regolarmente firmata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che sono state eseguite delle opere conformi ai criteri urbanistici senza averne chiesta formale autorizzazione. In ogni caso la sanatoria dei lavori eseguiti abusivamente, prevede una sanzione amministrativa non inferiore a € 1000 e non superiore ad € 10.000. L'esecuzione di lavori abusivi inoltre può comportare l'interruzione forzata del cantiere prevista e disposta dall'ente locale di competenza fino alla regolarizzazione cartacea relativa alla presentazione dei documenti richiesti e al pagamento della sanzione amministrativa. Bisogna infine precisare che ogni Comune ha previsto una sua modulistica particolare, quindi il cittadino deve presentare la documentazione attenendosi scrupolosamente ai modelli approvati e stampati dal Comune responsabile della zona dove è ubicato l'immobile e non utilizzando modelli di altri enti, altrimenti si rischia di non essere autorizzati a procedere con gli interventi.

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