Redazione - 21 settembre 201721 settembre 2017
Chi deve pagare la Tasi affitto 2017? Ecco le indicazioni sulla tassa comunale sui servizi indivisibili e i chiarimenti riguardo le spese a carico degli inquilini
Redazione - 21 settembre 201721 settembre 2017
La Tasi, cioè il tributo comunale sui servizi indivisibili, è, come l’Imu, una tassa che non viene pagata sull’abitazione principale, a meno che non si tratti di una dimora di pregio che rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9, le quali comprendono gli immobili come ville di lusso, castelli e simili. La differenza con l’Imu è che la Tasi la paga non solo chi è proprietario di una seconda casa, ma anche chi la detiene a qualsiasi titolo, come, ad esempio, l’affitto. Infatti, il tributo che serve per finanziare servizi comunali come l’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, ecc. deve essere versato anche dagli inquilini. Chi prende in locazione un appartamento, quindi, deve pagare la Tasi affitto nel caso non sia l’abitazione principale. Ovviamente, la quota da versare è minore rispetto a quella che spetta al proprietario, da un minimo del 10% a un massimo del 30% della cifra intera. Il resto, invece, è a carico del proprietario.
La Tasi affitto la paga l’inquilino di un immobile che prende in locazione, ma c’è un aspetto importante da considerare: essendo l’esenzione della Tasi valida per la prima casa, a meno che non sia di lusso o pregio, anche l’inquilino sarà esentato, nel caso l’immobile in cui vive e per cui paga l’affitto sia stato adibito ad abitazione principale per sé e la propria famiglia e non compreso nella categoria catastale A1, A8 e A9. Per il proprietario sarà comunque una seconda casa e come tale pagherà sempre la sua quota di Tasi. Per quanto riguarda i servizi indivisibili, per i quali esiste questa imposta, essi sono erogati dal Comune e vengono utilizzati da tutti i cittadini, ma non è possibile individuare un’utenza specifica. Per questo vengono definiti indivisibili. Sono servizi di questo tipo: illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, vigilanza urbana, protezione civile, anagrafe, ecc...
La quota Tasi affitto ha subito una modifica in base alle novità che sono state introdotte dalla nuova Legge di Stabilità 2016. Vale, infatti, dal 1° gennaio 2016 la regola per la quale, se l’abitazione è locata da un locatore che la mette a disposizione come domicilio principale, la percentuale della quota TASI è totalmente a suo carico. Per quanto riguarda l’esenzione, invece, sono di diverso tipo gli immobili coinvolti, come, ad esempio, quelli che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale con relative pertinenze dei soci assegnatari. Vi rientrano anche: gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per studenti universitari soci assegnatari anche senza residenza anagrafica; fabbricati destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata a uno dei coniugi, dopo separazione legale o divorzio. Invece, la Tasi si dovrà pagare se vengono affittati immobili per uso abitativo da categoria A1 a A9 e di proprietà di cittadini italiani non residenti in Italia, ma iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei Paesi di residenza, perché risultano come seconde case.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, l’esenzione TASI affitto 2017 è concessa soltanto se il soggetto passivo ha presentato al Comune la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2017. Per quanto riguarda il comodato d’uso gratuito di un immobile, se viene concesso a parenti entro il 1° grado, come genitori o figli e nel caso sussistano anche gli altri requisiti per il riconoscimento della riduzione della Tasi 2017, la base imponibile dell’imposta viene ridotta del 50%. Invece, in caso di canone concordato, l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno 2017 si riduce del 25%. È importante ricordare che se il Comune non ha definito la quota di tributo a carico del proprietario di un immobile, la quota da versare è pari al 90% del tributo.