- 09 dicembre 2013

Che cos'è l'agevolazione per il risparmio di energia?

Chi è intenzionato ad effettuare degli interventi di riqualificazione energetica, atti ad aumentare l'efficienza energetica della propria abitazione, potrà godere di specifiche agevolazioni fiscali introdotte con il decreto legge "n. 63/2013". Il decreto, ha provveduto a prorogare fino al 31 dicembre 2013 la "detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici". Quando si parla di interventi di riqualificazione, si fa riferimento a tutti quegli interventi atti a ridurre, in maniera sensibile, il "fabbisogno energetico". In linea generale, si tratta, dunque, di una serie d'interventi mirati ad isolare termicamente l'edificio mediante la sostituzione di impianti climatici o l'installazione di pannelli solari.  Nel caso in cui l'intervento riguardasse le parti in comune di edificio condominiale, l'agevolazione terminerà il 30 giugno 2014. L’agevolazione fiscale prevista dal decreto legge n.63, consiste in particolari detrazioni dall’Irpef ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") o dall’Ires ("Imposta sul reddito delle società"). Per poter aver diritto alle detrazioni è necessario effettuare, su edifici già esistenti, degli specifici interventi, volti ad aumentare il livello di efficienza energetica.  Le detrazioni, dovranno essere ripartite in dieci rate annuali. Tutte le rate, caratterizzate da pari importo, verranno riconosciute nella misura del 55% (relativamente alle spese sostenute fino alla data del 5 giugno 2013) e nella misura del 65% (relativamente alla spese sostenute dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013). Per la riduzione del 65% è necessario considerare: - il "criterio di cassa": ossia la data di effettivo pagamento. Questo criterio, si applica alle persone fisiche, a chi esercita professioni ed arti, e a tutti gli enti non aventi natura commerciale. - il "criterio di competenza": ossia, la data in cui la prestazione viene ultimata. Questo criterio, è applicato a tutte le imprese individuali, agli enti commerciali ed alle società.

Interventi interessati

Gli interventi interessati dalle detrazioni sono stati individuati con il "decreto ministeriale del 19 febbraio 2007" (in seguito modificato). Nello specifico, questi interventi sono relativi a: - Riqualificazione energetica di edifici esistenti. In questa categoria, rientra qualsiasi lavoro che consente il raggiungimento di un miglior indice di "prestazione energetica" relativamente alla climatizzazione invernale. Il decreto, infatti, non stabilisce quali impianti, o opere, è necessario realizzare al fine di raggiungere l'efficienza energetica. L'importante è che essa venga raggiunta. Il valore massimo della detrazione, stabilito per questa tipologia di interventi, è pari a 100 mila euro. - Interventi sugli involucri degli edifici. In questa categoria, rientrano gli interventi relativi a pavimenti, coperture, pareti esterne, finestre ed infissi. Per fruire della detrazione (avente come importo massimo stabilito 60 mila euro), è necessario rispettare i requisiti relativi alla "trasmittanza termica U, espressa in W/m2K".  - Installazione di pannelli solari. I pannelli installati, dovranno essere utilizzati "per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali". Il valore massimo della detrazione, per tali interventi, è pari a 60 mila euro. - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione, anche parziale "di impianti di climatizzazione invernale esistenti", con impianti dotati di "caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione". I nuovi impianti, possono essere anche " geotermici a bassa entalpia". Per questo tipo di interventi, il valore massimo della detrazione è di 30 mila euro.

Come si ottengono le detrazioni?

Alle detrazioni hanno diritto tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano residenti o meno. Ricordiamo, però, che per legge "non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili definiti merce". Al fine di ottenere le detrazioni è necessario acquisire una serie di documenti (che dovranno essere redatti da un tecnico specializzato):  - l’asseverazione: essa, permette, di dimostrare che si è realizzato un intervento "conforme ai requisiti tecnici richiesti". In determinati casi, può essere sostituito da una "certificazione dei produttori". - l’attestato di certificazione (o "qualificazione") energetica: esso comprende i "dati relativi all'efficienza energetica propri dell’edificio". Questo attestato è prodotto dopo l'esecuzione dell'intervento. - la "scheda informativa relativa agli interventi realizzati": essa deve essere redatta in base alle disposizioni di legge. Questo, documento, in alcuni specifici casi, può essere redatto anche dall'utente finale.  Prima che siano trascorsi 90 giorni dalla fine dei lavori, è obbligatorio trasmettere all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (ENEA), i seguenti documenti: - copia dell’attestato di certificazione o di "qualificazione" energetica - scheda informativa relativa agli interventi realizzati. E' bene precisare che, la data di fine lavori, coincide con la data del cosiddetto collaudo. Essa, non a nulla a che vedere con l'effettuazione dei diversi pagamenti. La trasmissione dei documenti deve avvenire in via telematica, a meno che "la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea". In questo caso, i documenti, possono anche essere trasmessi mediante posta Raccomandata. Nel caso in cui i lavori non vengano terminati entro il periodo d'imposta, è necessario presentare adeguata comunicazione all' "Agenzia delle Entrate".

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