Imu e Tasi 2017, quando e come pagare

- 31 maggio 2017

Imu e Tasi, tutto ciò che c'è da sapere

Come ogni anno, per quanto riguarda determinati immobili di proprietà, occorre pagare due tasse: Imu e Tasi 2017. Quali sono i soggetti tenuti a sborsare denaro per queste due imposte? Dopo ripetuti cambiamenti normativi, aggiustamenti e adeguamenti nel corso del tempo, per quest’anno Imu e Tasi, ossia l’imposta sui servizi municipali e la tassa sui servizi indivisibili, devono essere pagate da coloro che possiedono abitazioni diverse da quella in cui risiedono. La prima casa ovvero quella in cui residenza e domicilio coincidono è, quindi, esente dalle due imposte, con dovute eccezioni. Infatti, le dimore di pregio o di lusso sono tenute a pagare entrambe le tasse, con un’aliquota dello 0,4%. Queste abitazioni fanno parte di determinate categorie catastali che non sono esenti da Imu e Tasi: A1 (abitazione signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Le categorie esenti, invece, vanno da A2 ad A7.

Tasse sulla casa

Per quanto riguarda Imu e Tasi 2017 vi sono regole simili, ma nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abitino in immobili differenti, il diritto all'esenzione della Tasi spetterà solo a uno di essi. In merito, invece, alle aliquote, i Comuni hanno confermato quelle del 2016 oppure possono diminuirle, ma mai aumentarle. Entrambe le imposte devono essere pagate da: proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni nonché titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli stessi; coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale dopo il divorzio; concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e locatari di immobili, già edificati o in corso di costruzione e concessi in locazione finanziaria. Però, sulla Tasi occorre fare una precisazione: deve essere pagata dal titolare del diritto reale e anche dall’occupante, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario. Accade la stessa cosa anche per gli immobili concessi in locazione, per i quali l’inquilino paga una quota compresa tra il 10% e il 30%, mentre il resto è a carico del titolare del diritto reale. Ma se lo stesso immobile risulta l’abitazione principale dell’occupante, quest’ultimo non deve pagare la sua quota, totalmente a carico del proprietario, che paga la tassa in quanto risulta seconda casa.

Scadenza Imu Tasi

La data di scadenza per Imu e Tasi 2017 è il 16 giugno, per quanto riguarda la prima rata, mentre la seconda deve essere corrisposta entro il 16 dicembre di quest’anno. L’acconto di giugno sarà del 50% di ogni imposta, mentre il restante verrà versato a dicembre. Coloro che sono esenti dal pagamento di Tasi e Imu sono i possessori di prime case, ma, nello specifico, l’esenzione riguarda: immobili adibiti ad abitazione principale di soci assegnatari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivise; gli alloggi classificati come sociali, secondo il decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture; immobili di proprietà dei membri delle Forze Armate, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione; la casa di proprietà di cittadini residenti all'estero, nel caso siano pensionati nel Paese dove si risiede, iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e l'immobile non risulti né utilizzato per un comodato d'uso né locato; immobile non locato e posseduto per proprietà o usufrutto da persone anziane o disabili che si trovano ricoverate in istituto.

Calcolo Imu Tasi

Per quanto concerne il calcolo di Imu e Tasi 2017, c’è la possibilità di pagare con uno sconto. Infatti, per alcuni casi vi sono delle riduzioni sulla base imponibile, sulle quale poi andranno calcolate le imposte. In particolar modo, ciò accade nel caso di concessione dell’immobile dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, che possono utilizzarlo come abitazione principale. In questo caso, vi è una riduzione del 50% sull’imponibile, eccezion fatta per le abitazioni che fanno parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ovviamente, lo sconto avverrà se: il contratto di comodato viene registrato; il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede nonché dimora nello stesso Comune in cui è situato l’immobile che viene concesso in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile che concede in comodato, possegga un altro immobile adibito a propria abitazione principale nello stesso Comune, sempre con l’eccezione delle unità abitative delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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