Con la pubblicazione del DPR 8/2015 vengono apportate alcune modifiche alla precedente normativa ascensori in vigore, che regolamentava la sicurezza in materia di ascensori e montacarichi. Il precedente decreto in vigore infatti, il DPR 162/1999, nel 2011 è stato contestato dall'Unione Europea in quanto considerato inadempiente rispetto alle sue direttive. Il principale limite di questa legge consisteva nel fatto che essa faceva riferimento unicamente al settore privato, sebbene nelle direttive dell'UE non è rinvenibile alcuna discriminazione tra ambito privato e pubblico. Le modifiche al precedente decreto, dunque, permettono in primo luogo di estendere la normativa dal settore privato a quello pubblico, e introducono inoltre numerose semplificazioni per quel che riguarda i controlli, le sanzioni e le richieste di deroghe. Per comprendere fino in fondo le regole fondamentali e le novità delle normativa vigente, bisogna considerare cosa prevede nello specifico.
Il DPR 8/2015 dunque estende ed equipara la normativa ascensori pubblici alla normativa per gli ascensori privati, ma prevede anche modifiche nel campo dei soggetti addetti alla manutenzione. Per la sicurezza degli impianti sono infatti previsti dei controlli periodici che possono essere ora effettuati da un numero più ampio di soggetti. Possono infatti effettuare le verifiche tutti coloro che sono in possesso di laurea in ingegneria e che siano iscritti all'albo degli ingegneri, oppure coloro i quali abbiano un'esperienza di almeno due anni nel campo della manutenzione degli ascensori. Nel caso in cui la verifica della sicurezza degli ascensori non venga effettuata periodicamente, oppure non venga affidata a soggetti competenti sono previste sanzioni che nei casi degli ascensori condominiali vanno dai cinquecento ai cinquemila euro.
Ma a quali impianti si applica nello specifico la normativa ascensori privati e condominiali? La norma vigente si applica a tutti gli ascensori che funzionano elettricamente, o che siano azionati a frizione o attraverso l'argano agganciato. Allo stesso modo sono regolamentati a norma di legge gli ascensori, pubblici e condominiali, che servano livelli definiti e che siano azionati idraulicamente, nel caso in cui siano dotati di cabina adibita al carico di persone o di merci. Al contrario non sono soggetti al DPR 8/2015 gli ascensori nelle miniere, gli apparecchi scenici, gli elevatori utilizzati nelle aziende edili e nei lavori pubblici, gli skips, gli ascensori per navi, e le apparecchiature di montaggio o manutenzione. La vigente normativa inoltre non si applica nell'ambito delle operazioni per riparazione, trasporto, montaggio o smontaggio degli ascensori; e nemmeno per quanto riguarda le operazioni antincendio. Anche gli impianti con inclinazione delle guide verticali superiori ai 15 gradi non sono regolamentati dalla nuova normativa.
Ma cosa prevede la normativa ascensori pubblici e condominiali per quanto riguarda i vecchi impianti? Il DPR prevede anche l'adeguamento dei vecchi impianti alle nuove norme di sicurezza qualora sia necessario. In seguito ai controlli infatti, si stabilisce se è presente rischio e qual è la qualità del rischio, che può essere basso, medio o alto. Una volta sancita l'eventuale presenza del fattore di rischio e la sua tipologia si deve procedere all'adeguamento dei vecchi impianti. Anche gli interventi di messa in sicurezza i questi ascensori installati prima dell'entrata in vigore della presente normativa, seguono delle regole e dei tempi ben precisi. Si ricorda che sono accettabili altri tipi di piani di adeguamento nel caso in cui gli stessi siano equipollenti a quelli previsti dalla legge.
La normativa ascensori prevede che, in seguito ai controlli effettuati periodicamente, si stabilisce la presenza di eventuali fattori di rischi che vanno corretti secondo tempistiche ben precise. Se sono stati accertati dei rischi di priorità molto bassa, gli interventi devono essere effettuati entro un arco di tempo che va dai quattro ai sei anni. Se il fattore di rischio riscontrato è di livello medio, i tempi previsti per le operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza sono compresi tra i due e i quattro anni. Se infine l'impianto versa in condizioni di elevato pericolo per l'utenza gli interventi devono essere realizzati tempestivamente, e cioè entro i sei mesi dalla data di verifica e dall'accertamento del rischio. Si ricorda che la manutenzione degli ascensori è requisito indispensabile per la sicurezza dei cittadini, e che i casi di inadempienza della norma devono essere immediatamente denunciati.
La questione dell'installazione di un ascensore condominiale, o meglio di chi debba sostenerne i costi, è stata spesso alla base di querele giudiziarie. Nel caso in cui si decida di impiantare un ascensore in un palazzo di nuova costruzione, i costi sono ripartiti tra i proprietari delle varie unità immobiliari tenendo conto sia del valore dell'unità, sia dell'altezza dell'unità dal suolo. Nel caso in cui, invece, l'ascensore debba essere installato molto tempo dopo la costruzione di un palazzo, la decisione deve essere votata in assemblea condominiale. La scelta si considera approvata quando si raggiunge il consenso della maggioranza e i costi vanno ripartiti tra coloro che sono d'accordo. Chi dissente non è tenuto a partecipare ai costi dell'impianto ma può comunque utilizzare l'ascensore nel caso in cui partecipi economicamente alle spese di manutenzione. Naturalmente anche in questo caso è necessario far riferimento alla normativa ascensori per capire quale sia la struttura da utilizzare.
Quando si parla della dimensione di un ascensore bisogna distinguere tra quella relativa alla cabina e quella afferente, invece, al vano di contenimento che ospita l'intera struttura dell'elevatore, tenendo presente che il Dpr 8/2015 non ha modificato la normativa ascensori riguardo alle dimensioni. La norma prevede soltanto il rispetto di dimensioni minime. Negli edifici di nuova costruzione, non residenziali, la cabina deve avere una larghezza minima di 110 cm per 140 cm di profondità, con una porta di ingresso larga almeno 80 cm. In quelli residenziali le dimensioni sono 130x0,95cm, la porta deve avere una luce netta minima di 0,80 cm e deve trovarsi sul lato corto della cabina. In caso di ristrutturazioni di vecchi edifici, invece, laddove lo spazio non consenta l’adeguamento della cabina alle dimensioni previste per le nuove costruzioni, la profondità può essere di 120 cm e la larghezza di 0,80cm. La luce della porta di ingresso, che anche in questo caso dovrà essere posta sul lato più corto della struttura, potrà essere di 0,75cm. Il vano avrà invece una dimensione di 135x155cm. Naturalmente, le misure sono rapportate alla portata di un ascensore e tendono ad aumentare proporzionalmente. Nel caso citato ci si riferisce ad una portata di 4 persone per 360 kg.In foto ascensore Schindler.
E' difficile parlare del prezzo di un ascensore in generale poiché molto dipende dal singolo progetto, calzato sulla struttura che andrà a servire, dalle dimensioni, dai materiali costruttivi e dalla tipologia dell'impianto (elettrica o idraulica). Ovviamente è più difficile individuare un prezzo massimo che uno minimo, poiché ad oggi la realizzazione di un ascensore resta comunque piuttosto onerosa, ed è difficile porre limiti ai costi. Per quanto riguarda la spesa minima per la realizzazione di un ascensore condominiale possiamo stare relativamente tranquilli poiché si aggira sui 12 mila euro. E, rinunciando a qualche gadget, per esempio alla prenotazione di chiamata, si può risparmiare in media circa un migliaio di euro. Naturalmente i prezzi cambiano se si parla di mini ascensori per collegare i piani di una singola abitazione, un lusso che vista la comodità e la relativa facilità di installazione si sta diffondendo. In questo caso dovremo mettere in conto una spesa che può aggirarsi sui 4/5mila euro a salire, vertiginosamente, fino a 40 mila euro. Diverso il caso delle persone disabili che possono contare su incentivi e/o detrazioni. In foro ascensore Kone.
Gli elevatori per disabili, obbligatori nei luoghi pubblici secondo la norma ascensori vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche, rappresentano un valido aiuto anche per collegare i diversi piani di un'abitazione abitata da una persona con difficoltà motorie, più o meno importanti. In quest'ultimo caso le soluzioni ci sono e si chiamano mini ascensori ovvero piattaforme elevatrici installabili sia all'interno che all'esterno della casa. I vantaggi dei mini ascensori per disabili sono molteplici. L’ingombro della loro struttura è minimo e possono essere installati direttamente nel vano delle scale. Rappresentano, quindi, una soluzione agile e di pronto utilizzo che, a fronte un costo iniziale tutto sommato contenuto, garantisce anche costi di gestione e manutenzione relativamente ridotti. Grazie alla loro versatilità e adattabilità ai piccoli spazi possono essere anche istallati in strutture con vincoli storici, riducendo al massimo gli interventi murari. DomusLift, in foto, ha fatto dell'accessibilità il suo punto di forza realizzando piattaforme elevatrici in tutto simili a veri ascensori con porte automatiche a scorrimento, chiamata al piano con la possibilità di servire fino a sette piani. Il tutto garantendo un consumo di luce contenuto 230V. La semplice procedura di installazione richiede, inoltre, lo svolgimento di poche pratiche burocratiche.
Continuano a rappresentare un lusso, non solo per la loro relativa onerosità, ma anche per il fatto di rappresentare oggetti di massimo confort, in qualche modo superflui. Il meccanismo è lo stesso degli elevatori, anzi si tratta di propri e veri elevatori destinati ad un uso familiare laddove l'installazione di un vero e proprio ascensore risulterebbe superflua. Degli elevatori hanno tutti i vantaggi: facilità di posa, costo relativamente contenuto, dimensioni ridotte (addirittura 60x60 cm), ridotto consumo energetico e facile manutenzione da eseguire comunque periodicamente in applicazione della normativa ascensori. Sono strutture dalla grande versatilità che possono essere collocate direttamente nell’abitazione (in un vecchio vano scala o all'interno di una gabbia metallica) o all'esterno. Possono collegare più piani o un mezzanino. Tra gli svantaggi, se così si possono chiamare, c'è la bassa velocità di salita e discesa (0,15 mt al secondo) e la portata che, in genere, non supera i 400 kg, abbastanza in ogni caso per trasportare la spesa al piano di sopra. Per quanto riguarda gli accessori si va dai modelli base, a porta battente azionabili tramite la continua pressione di un pulsante, ai modelli più tecnologici, in grado di riprodurre in tutto l'aspetto di un vero ascensore. L'estetica, in questo genere di oggetti, non è un elemento da sottovalutare ed è tenuto in conto dai produttori impegnati nella realizzazione di mini ascensori capaci di inserirsi nell'ambiente domestico e di renderlo gradevole. In foto mini ascensore Gulliver di ThyssenKroupp.